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Ordinanza — n. 14827/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by client due to settlement under tax rate reduction law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14827/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinct because the client formally withdrew the case citing a settlement agreement. The client had previously challenged a tax assessment regarding direct taxes and VAT for the year 2009, which the Regional Tax Commission had upheld against the Revenue Agency. The withdrawal was valid under the law allowing simplified tax settlements, rendering the litigation moot.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022: A cassation appeal is extinguished upon the party's formal withdrawal, which is valid when the party has adhered to a simplified tax settlement procedure.

Parole chiave

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cassation appeal extinction tax settlement procedure withdrawal of appeal simplified tax payment litigation costs allocation valutazione del reddito ripresa dell'imposta sul valore aggiunto rilevazione e rendicontazione contabili

Disposizioni normative citate

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Art. 390, commi 1 e 2, cod. proc. civ.
197 del 2022 (rottamazione-quater) ed essendo in corso il pagamento delle rate previste dal prospetto inviato dall’agente della riscossione; - la rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390, comm i 1 e 2, cod.
Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
civ.; - la stessa risulta ritualmente comunicata alla controparte dalla cancelleria in data 4.02.2025 , in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis (art.
Art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
civ., applicabile nella specie ratione temporis (art. 35, comma 6, d.lgs.
Art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022
35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
Art. 39, commi 1 e 2, cod. proc. civ.
197 del 2022 (rottamazione-quater) ed essendo in corso il pagamento delle rate previste dal prospetto inviato dall’agente della riscossione; - la rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390, comm i 1 e 2, cod.
art. 112 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso, l a ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 115 cod. proc. civ
civ., per mancata pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per assenza dei motivi specifici; -con il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.
artt. 2697 cod. civ
civ.; -con il quinto motivo, deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 324 cod.
art. 100 cod. proc. civ
546 del 1992, per omesso accertamento del giudicato e carenza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ.; -con il sesto motivo, deduce la violazione dell’art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21565/2016 R.G. proposto da Fecondo Grazia, rappresentata e difes a da ll’avvocato Umberto Elia , giusta procura speciale in calce alricorso (PEC: umbertoelia@pec.it); –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Campanian. 1383/51/2016, depositata il 16.02.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025dal Consigliere Tania Hmeljak.

RILEVATO CHE - C on la sentenza indicata in epigrafe, la C o mmissione tributaria regionale del l a Campania accoglieva l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Caserta che aveva accolto i l ricorso propost o da Fecondo Grazia avverso l’ avvis o di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione a ll’anno 200 9 , Oggetto: Tributi con il quale l’Ufficio determinava maggiori ricavi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett.

d) del d.P.R. n. 600 del 1973; - i giudici di appello hanno osservato , per quanto ancora qui rileva e in sintesi, che l’accertamento si era fondato sulla ricostruzione dei dati contabili derivanti dalla dichiarazione Modello Unico 2010 della stessa contribuente, relativa ai redditi 2009, nonché dalla dichiarazione ai fini Irap; i dati rilevati apparivano in contrasto con i criteri di ragionevolezza ed economicità, posti a presidio dell'attività commerciale, e le giustificazioni addotte dalla contribuente non erano idonee ad annullare l’avviso impugnato; - la contribuente impugnav a la sentenza con ricorso per cassazione, affidato asette motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE - C on il primo motivo di ricorso, l a ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per extrapetizione; - con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per mancata pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per assenza dei motivi specifici; -con il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione del principio di non contestazione; - con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; -con il quinto motivo, deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 324 cod. proc. civ. e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per omesso accertamento del giudicato e carenza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ.; -con il sesto motivo, deduce la violazione dell’art. 74, comma 1, lett.

c) del d.P.R. n. 633 del 1972; - con il settimo motivo, deduce l’omessa e/o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in ordine al fatto controverso e decisivo per il giudizio; - va preliminarmente rilevato che il difensore della contribuente, munito di procura speciale a tale effetto, ha dichiarato con memoria depositata in data 30.01.2025, di rinunciare al ricorso per cassazione per carenza di interesse, avendo aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022 (rottamazione-quater) ed essendo in corso il pagamento delle rate previste dal prospetto inviato dall’agente della riscossione; - la rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390, comm i 1 e 2, cod. proc. civ.; - la stessa risulta ritualmente comunicata alla controparte dalla cancelleria in data 4.02.2025 , in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis (art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); - il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia ed all’esito del giudizio; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di li