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Ordinanza — n. 14814/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal as inadmissible due to lack of interest regarding autonomous valid reasoning in lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14814/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the lower court's decision rested on multiple independent grounds, one of which was not challenged. The agency argued the regional commission failed to properly evaluate urbanistic similarities, but the court found the decision based on proven differences in location and land use sufficient on its own. Consequently, the unchallenged reasoning became final and binding, rendering any criticism of other aspects legally irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.: Where a judgment is supported by multiple distinct and autonomous reasons, each sufficient to justify the decision, a challenge to one renders the appeal inadmissible for lack of interest regarding the others.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of interest autonomous reasoning finality of judgment tax litigation multiple grounds judicial review imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
111 Cost., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., in relazione alla motivazione apparente.
Art. 111 Cost.
in disposto con l'art. 111 Cost., ai sensi dell’art.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
artt. 132 c.p
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione artt. 132 c.p.c.
art. 111 Cost
in disposto con l'art. 111 Cost., ai sensi dell’art.
art. 112 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360 c.p
ai sensi dell’art. 360 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.18/04/2017, n. 9752
Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280
13, non concerne le Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n.
Cass., 14 marzo 2014, n. 5955
26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10657/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -ricorrente- contro GALLELLI GIUSEPPE, TRIESTE TERESA, TALARICO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato COMBARIATI LUIGI (CMBLGU60D11C352B) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Calabria, sede di CATANZARO n.3350/2021 depositata i l 19/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI.

FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate notificava ai coniugi Talarico Giuseppe e Trieste Teresa l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Ufficio provvedeva a rettificare il valore dichiarato nell’atto di compravendita del 25.6.2009, con cui i ricorrenti acquistavano un appezzamento di terreno edificabile, ubicato nel Comune di Sellia Marina, ai fini della imposta di registro, ipotecaria e catastale, ingiungendo il pagamento di maggior somma e sanzioniper un totale di euro 40.818,64 . Uguale avviso di accertamento veniva notificato il 6.7.2011 al venditore Gallelli Antonio.

2. Avverso l'atto predetto , tutti i contribuenti ingiunti proponevano separati ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro.

3. Con sentenza n. 190/2019 del 27.5.2015 la Commissione Tributaria Provinciale, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva ed annullava l'avviso di accertamento in rettifica, condannando alle spese 4. Avverso la sentenza predetta proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale l'Agenzia delle Entrate, e con sentenza n. 3350/21 depositata il 19.10.2021, la CTR della Calabria respingeva l’appello, ritenendo non sufficientemente motivato l’atto di rettifica e liquidazione, alla luce dei rilievi specifici dei ricorrenti circa la non assimilabilità dell’immobile con quelli presi a paragone sia per ubicazione che per caratteristiche urbanistiche.

5. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 3 motivi, cui hanno resistito i contribuenti con unico controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione artt. 132 c.p.c. in disposto con l'art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., in relazione alla motivazione apparente. In particolare, la difesa erariale contesta che la CTR non abbia fornito alcuna indicazione sulla natura e la valenza probatoria della documentazione esaminata, né sulle ragioni per cui non condivideva le argomentazioni dell'Agenzia, limitandosi ad un'affermazione generica sulla mancata allegazione dell'atto richiamato e senza nemmeno considerare l'omogeneità delle destinazioni urbanistiche dei due terreni (quello oggetto di accertamento e quello di comparazione), pur in presenza di allegazione dei certificati di destinazione urbanistica prodotti a tale specifico fine.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c. c. 1 n. 4, invocando il vizio di omessa pronuncia. Dal vizio denunciato con il primo motivo deriverebbe anche il vizio di omessa pronuncia sulle specifiche censure formulate con l’appello. In particolare la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi su specifiche prove prodotte in atti ed astrattamente idonee a superare le argomentazioni avverse.

3. Con il terzo motivo di ricorso(rubricato anch’esso nel ricorso come n. 2, ma graficamente proposto come distinto), si lamenta la violazione dell’art. 52 T.U. Registro, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per non avere la CTR considerato che l'atto di comparazione era un atto pubblico, come tale suscettivo di agevole individuazione da parte dei contribuenti ancorché citato per relationem.

4. I motivi possono essere trattati congiuntamente.

5. Nessuna dellecensure impinge l ’ altra ratio decidendi su cui la decisione si fonda, determinandocosì l’inammissibilità del ricorso . 5.1. La motivazione della CTR fa difatti leva anche sulla riconosciuta prova della non assimilabilità degli immobili in comparazione, laddove afferma che “i contribuenti hanno, peraltro, dimostrato, a mezzo di pertinente produzione documentale, l'insussistenza delle caratteristiche che avrebbero determinato la similitudine tra gli immobili. E’stata provata la diversa ubicazione dei terreni: quello oggetto di comparazione inserito nel foglio 23 del comune di Sellia Marina, frazione Sena, compresa in un territorio noto per la vocazione turistica ed alberghiera, quello dei contribuenti invece ricadente nel foglio 5, frazione Uria, località prevalentemente agricola, ed il terreno stesso adibito ad uliveto.

È altresì emersa la differente zona urbanistica dei due immobili, il primo inserito nel TUC, territorio urbanistico consolidato, il secondo rientrante, invece, nel TPUI, territorio periurbano relitti integri. E' stata, infine, prodotta la perizia giurata di stima dell’area oggetto di compravendita, che ha attestato le effettive differenze tra gli immobili e l‘esistenza di vincoli e serviti a carico di quello oggetto di giudizio. Per quanto sin qui esposto, consegue che l'atto impugnato non può ritenersi legittimamente adottato”. 5.2. E’ orientamento consolidato che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessaimpugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass.18/04/2017, n. 9752(Rv. 643802 - 01)).

L’ulteriore ratio come sopra individuabile in sentenza (significativamente introdotta con ‘peraltro’…) è dunque definitiva ed intangibile, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione che su di essa –autonomamente – si fonda.

6. Ne consegue che ilricorso è inammissibile.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

8. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non concerne le Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4,000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misur