Italian court dismisses tax appeal due to post-filing settlement extinguishing the dispute matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a post-filing settlement agreement between the parties. Sogemar S.p.A. sought cassation against a regional tax commission decision regarding unpaid local taxes, while Andreani Tributi S.r.l. and Aser S.p.A. opposed the appeal. The court ruled that the negotiated agreement definitively ended the subject matter of the dispute, thereby terminating the proceedings and ordering cost compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: A post-filing settlement agreement extinguishes the subject matter of the dispute, leading to the termination of the proceedings and the compensation of litigation costs between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3390 2023R.G. proposto da: SOGEMAR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall' A vvocato CARLO SALLUSTIO -ricorrente- contro ASER S.P.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli A vvocati PAOLO RE e FRANCESCO ADAVASTRO ANDREANI TRIBUTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da ll’A vvocat o ROBERTA CIFALDI -controricorrenti– avverso la sentenza n. 2705/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA,depositata il 24/06/2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Sogemar S.p.A. propon e ricorso, affidato a cinque motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 166/2021emessa dalla Commissione t ributaria p rovinciale di Perugia, in rigettodel ricorso avverso atto di intimazione per il pagamento del saldo delle somme ancora dovute e richieste con precedente ingiunzione di pagamento, cheriguardava varie annualità TIA,TARES,TARI, oltresanzioni e interessi moratori per tardivo pagamento.
Andreani Tributi S.r.l. (concessionaria del servizio di riscossione) ed Aser S.p.A. (affidataria delservizio di gestione dei rifiuti e dell’applicazione della TIA/TARES/TARI del Comune di Rho) resistono con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. In via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 12.4.2024, la ricorrenteha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine aitributi in contestazione ed ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere «per intervenuto accordo negoziale tra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, disponendo la compensazione delle spese del giudizio». 1.2.
Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
2. In ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti.
3. Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 3 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cass