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Ordinanza — n. 14786/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax tribunal ruling due to judge identity violation in remand proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14786/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax tribunal's decision to reinstate a case. The tribunal had previously annulled a lower ruling, but the remand panel included a judge who had participated in the annulled decision. The court held that this violated the legal requirement for judicial alterity, rendering the remand judgment null and void.

Regesto Legislator

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Art. 383, primo comma, c.p.c.; Art. 158 c.p.c.: A remand judgment is null if the collegial body includes a judge who participated in the annulled decision, violating the principle of judicial alterity.

Parole chiave

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judicial alterity tax tribunal remand judge identity violation nullity of judgment Cassation procedure impresa commerciale stima della sostanza aziendale registro di commercio

Disposizioni normative citate

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Art. 383, primo comma, c.p.c.
5087/2008, ha chiarito che la sentenza che dispone il rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, c.p.c.
Art. 158 c.p.c.
art. 158 c.p
art. 52 c.p
158 c.p.c., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1527/2012
Cass. n. 5087/2008
Cass. n. 2114/2021
Cass. n. 11120/2017
Cass. n. 24042/2014
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25251 2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro KIO COMMERCIALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avvocato MAURIZIO VILLANI gi usta procura speciale in allegatoal controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1340/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dellaPUGLIA, depositata il 7/7/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA Agenzia delle entrate propon e ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia, in sede di rinvio da Cass. n. 25526/2018, avevaaccolto l’appello di Kio Commerciale S.r.L. avverso la sentenza n. 169/2008 emessa dalla Commissione t ributaria p rovinciale di Brindisi , in accoglimentoparziale de l ricors o propost o avverso avviso di liquidazione , con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato , ai fini dell’imposta di registro, il valore dell’azienda oggetto di cessione in favore di Kio Commerciale S.r.L., effettuata con atto notarile stipulatoin data 14.7.2005.

Kio Commerciale S.r.L.resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo la ricorrent e denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazionedegli artt. 383, primo comma, e 158 c.p.c. e denuncia nullità della sentenza impugnata per identità tra il Giudice del rinvio e quello che aveva pronunciato la sentenza annullata in sede di legittimità. 1.2. La doglianza è fondata, con assorbimento dei restanti motivi (attinenti avizi sul merito della controversia). 1.3. Questa Corte (cfr. Cass. n.1527/2012; conf.

Cass. nn. 2114/2021, 11120/2017, 24042/2014), nel ribadire i principi già affermati dalle S.U. nella sentenza n. 5087/2008, ha chiarito che la sentenza che dispone il rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, c.p.c. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull'alterità del giudice rispettoai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. 1.4.

Ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di C assazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.

Qui risulta che del collegio della Commissione Tributaria Regionale di rinvio faceva parte un membro (dott. Schilardi) che già aveva composto il collegio della sentenza cassata.

2. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondoed il terzo, va cassata la sentenza impugnata, con declaratoria di nullità del giudizio di rinvio e rinvio, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo dei ricorso, assorbiti il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, con declaratoria di nullità del giudizio di rinvio; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Pugliain diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, d