Italian Supreme Court allows cassation against regional tax tribunal for misreading evidence on waste tax rates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court partially allowed I.L.M.A. S.R.L.'s cassation appeal against the Regional Tax Tribunal's decision regarding a 2010 waste tax payment. The company argued the tribunal misread evidence showing the municipality applied differentiated rates based on actual area usage, whereas the tribunal incorrectly relied on a single rate list. The court found the lower tribunal had distorted the probative record by ignoring documents proving the municipality subdivided areas and applied distinct tariffs, leading to an inflated tax assessment. Consequently, the court quashed the contested judgment on this specific ground and remanded the case for a new determination of the tax due.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The court established that a second-instance tribunal's decision is subject to cassation when it distorts the probative record by failing to recognize evidence proving differentiated tax rates applied to specific areas, thereby violating the principle of double conformity.
Parole chiave
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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34884/2019 del ruolo generale, proposto DA I.L.M.A. S.R.L. (codice fiscale 02547430658), con sede in Montecorvino Pugliano (SA), alla Via S.S. 18, n. 54 - località Pagliarone – in persona del legale rappresentante pro tempore, Maria Antonietta Cuoco, rappresentata e difesa, in forza di procura e nomina rilasciate in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dall’Avv. Angelo Di Perna (codice fiscale DPR NLG 52B12 G538 B) e dall’avv. Gianluca Albore (codice fiscale LBR GLC 67R13 F839 H). - RICORRENTE – CONTRO il COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (codice fiscale 00555180652), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Roma n.
1. F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 34884/2019 - Numero sezionale 450/2025INTIMATO Numero di raccolta generale 14785/2025- per la cassazione della sentenza n. 2956/12/2019 della Data pubblicazione 02/06/2025 Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata di Salerno - depositata il 3 aprile 2019, non notificata. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 23 gennaio 2025. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia è il sollecito di pagamento indicato in atti con cui il Comune di Montecorvino Pugliano chiedeva alla contribuente il versamento della somma di 19.411,18 € a titolo di Tarsu per l’anno di imposta 2010.
2. La suindicata Commissione regionale rigettava i due motivi di appello proposti dalla società avverso la sentenza n. 6977/8/2016 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, osservando che: - quanto al primo motivo di appello, concernente il difetto di legittimazione passiva per essere i locali detenuti da altra società sin dall’anno 2001, la contribuente era tenuta al pagamento dell’imposta (come avvenuto per gli anni precedenti) non avendo presentato la relativa dichiarazione di variazione; - quanto al secondo motivo di appello, concernente l’applicazione di tariffe non coerenti con la destinazione dell’area per essere stata considerata l’intera area destinata a negozi, diversamente dal criterio praticato sino all’anno precedente (2009) in base al quale le aree erano state suddivise secondo il loro effettivo utilizzo, la ricorrente – a dire della Commissione - aveva fatto riferimento a tariffe che non ricevevano corrispondenza con l’elenco riportato nell’avviso di pagamento della tassa applicata per l’anno di imposta 2009.F i r m a t o D a :
L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 34884/2019 Numero sezionale 450/2025 3. Avverso tale pronuncia I.L.M.A. S.R.L. proponeva ricorso per Numero di raccolta generale 14785/2025Data pubblicazione 02/06/2025 cassazione, notificandolo al Comune di Montecorvino Pugliano il 4 novembre 2019, formulando due motivi d’impugnazione, depositando in data 12 gennaio 2025 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c. evocativa dei contenuti del ricorso.
4. Il Comune di Montecorvino Pugliano è restato intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha dedotto, con riguardo al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., il vizio di motivazione e la violazione o falsa applicazione degli artt. 63, 70, 71 e 76 d.lgs. n. 507/93 nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., il travisamento della prova in ordine ad un fatto decisivo per la controversia. Tutto ciò, assumendo che la Commissione regionale aveva erroneamente rigettato il ricorso sul rilievo della mancanza della denuncia di variazione, travisando gli elementi probatori acquisiti in giudizio ed omettendo, in particolare, di esaminare il documento del 6 dicembre 2002 con il quale era formulata la richiesta di voltura dell’utenza a favore di Eurostart, aggiungendo che, a tutto voler concedere, poteva essere applicata solo una sanzione per infedele denuncia, ove si ritenesse quella presenta dalla contribuente irrituale perché non veicolata tramite i consueti formulari amministrativi. 1.1.
Il motivo risulta inammissibile. Pur risistemando l’articolazione del motivo, scindendo la censura della violazione di legge da quella del travisamento della prova, (cfr. Cass. n. 39169/2021, che richiama Cass. n. 26790/2018, Cass. n. 19893/2017, Cass. n. 7009/2017, Cass, Sez. Un., n. 9100/2015, Cass., Sez. Un., n. 17931/2013; Cass., Sez. 3 di 7 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 34884/2019 Un., n. 32415/2021), come se fossero separati, alternativi o Numero sezionale 450/2025Numero di raccolta generale 14785/2025 subordinati, va osservato che la doglianza si presenta comunque Data pubblicazione 02/06/2025 inammissibile. 1.2.
Lo è con riferimento alle dedotte violazioni di legge, le quali sono state costruite non sull’asserita diretta erronea applicazione/interpretazione delle predette disposizioni, ma quale conseguenza del denunciato travisamento dei fatti probatori e, dunque, poggiando l’intera logica del motivo del ricorso sulla valutazione delle circostanze fattuali, vale a dire sul merito della controversia, come se l’impugnazione in oggetto fosse una forma di terzo grado di giudizio di merito. In tale direzione la censura manifesta un uso improprio del parametro prescelto, mascherando sotto l’egida della violazione di legge la riproposizione di rilievi che coinvolgono questioni di natura fattuale, come tali inammissibili nella presente sede. 1.3.
L’inammissibilità resta anche con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num., 5, c.p.c., in quanto la doglianza, da un lato, non supera la preclusione della doppia conforme, avendo entrambi i giudici di merito (v. pagina n. 7 del ricorso con riguardo alle medesime valutazioni del primo Giudice circa l’assenza della denuncia di variazione) ritenuto sussistere la soggettività passiva della società in assenza di una «specifica» (così nella sentenza) denuncia di variazione circa l’occupazione delle aree tassate, con ciò reputando, per altro verso, necessaria che la denuncia fosse specifica, vale dire a dire veicolata con le forme amministrative previste (come ben inteso dalla ricorrente) sulla base di una valutazione, quindi, che esclude sia l’omesso esame, che il travisamento della prova.
2. Con la seconda censura la società ha lamentato, sempre in relazione al canone dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., il F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 34884/2019 vizio di motivazione e la violazione o falsa applicazione degli artt. Numero sezionale 450/2025Numero di raccolta generale 14785/2025 70 d.lgs. n. 507/93 e 2967 c.c., nonché, con riferimento al criterio Data pubblicazione 02/06/2025 di cui all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., il travisamento della prova in ordine ad un fatto decisivo per la controversia, ponendo in evidenza che la Commissione aveva omesso di esaminare la documentazione prodotta in primo grado (allegati nn. 17, denominato Avviso di pagamento tassa rifiuti solidi urbani Ta.R.S.U. anno 2009, inviato dal Comune di Montecorvino Pugliano – Ufficio Tributi alla IL.M.A.
S.R.L. e n. 18, denominato Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 1° aprile 2010, oggetto Servizio rifiuti solidi urbani – anno 2010 – determinazione costi e tariffe) ed allegati anche in secondo grado. Da detti atti – a dire della contribuente - emergeva la prova positiva della difformità tra quanto richiesto con il sollecito di pagamento del 2010 (con cui le quattro unità negoziali erano state qualificate come “locali destinazione negozi”, applicando ad essi l’uniforme tassazione di 5,52 €/mq) e quanto richiesto nel 2009 ed approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 1° aprile 2010 (sulla base della suddivisione delle varie aree secondo la loro specifica destinazione a locali commerciali, uffici e stabilimenti industriali ed applicando per esse distinte tariffe), non avendo il Comune di Montecorvino Pugliano dimostrato di aver modificato i parametri di tassazione e la qualificazione delle superfici tassabili, anche in assenza di una espressa denuncia in variazione ex art. 70 d.lgs. n. 507/93. 2.1.
Il motivo va accolto nella sua seconda parte. Valgono, infatti, per le dedotte violazioni di legge, le riflessioni sopra esposte al § 1.2. 2.2. Quanto al dedotto travisamento della prova, va premesso che in tal caso la censura è ammissibile, in primo luogo, perché F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 34884/2019 diverse risultano le valutazioni operate dai giudici di merito, avendo Numero sezionale 450/2025Numero di raccolta generale 14785/2025 la società allegato che la Commissione di primo grado aveva Data pubblicazione 02/06/2025 motivato il rigetto del ricorso sul punto «in assenza di […] richiesta di differenziazione dei tributi in modifica di quella precedente» (v. pagina n. 8 del ricorso), considerando corretta l’applicazione da parte del Comune in base a quanto richiesto per gli anni dal 2001 al 2007, mentre il Giudice regionale aveva diversamente basato la propria decisione sulla mancata corrispondenza tra le tariffe dedotte dal contribuente e quelle di cui all’«[…] elenco riportato nell’avviso di pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2009» (così nella sentenza impugnata).
In ogni caso, il motivo non intercetta il divieto della doppia conforme, risultando chiaro il travisamento della prova (cfr. sul principio, Cass. Sez. Un. n. 5792/2024). 2.3. Detta valutazione evidenzia, infatti, la travisata lettura del fatto probatorio documentato dalla ricorrente, giacchè dalla riferita documentazione (prodotta in atti) emerge che il Comune per gli anni 2009 e 2010 aveva effettivamente suddiviso le aree occupate secondo la loro diversa destinazione, applicando per ciascuna di esse una distinta tariffa. La Commissione regionale ha, dunque, travisato detta risultanza probatoria, che assume decisività ai fini della misura dell’imposizione, stabilita per l’anno 2009 in 10.953,00 €, mentre per quello oggetto di causa (2010) la richiesta è stata di 19.406,00 €, superiore a quella derivante dalle tariffe approvate con delibera di Giunta comunale n. 72 del 1° aprile 2010, pari a 12.400,95 € annua, come pure dedotto dalla contribuente innanzi al Giudice regionale.F i r m a t o D a :
L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 34884/2019 Numero sezionale 450/2025 3. Alla stregua delle complessive ragioni che precedono il Numero di raccolta generale 14785/2025Data pubblicazione 02/06/2025 ricorso va accolto nel suo secondo motivo nei termini sopra considerati.
4. La sentenza va, quindi, cassata ed occorrendo accertamenti in fatto in punto di determinazione dell’imposta dovuta, la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione distaccata di Salerno – in diversa composizione, anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso, e dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione distaccata di Salerno – in diversa composizione, anche per regolare le spese del pr