Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14775/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14775/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14775/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4287/2018 del ruolo generale, proposto DA ALIA S.P.A. (codice fiscale 04855090488), in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, dr. Livio Giannotti, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Laura Salvi (codice fiscale SVL LRA 70S43 G420 G); - RICORRENTE – CONTRO EMPOLI CALCIO FC S.P.A. (codice fiscale 82000070480), in persona del Presidente, Francesco Ghelfi, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al F i r m a t o D a :

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 390 c.p, art. 391 c.p; Ordinanza — n. 14775/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con atto depositato in data 13 dicembre 2024, sottoscritto da entrambe le parti costituite, è stato rappresentato che la lite è stata transatta, per cui Alia S.p.A. ha rinunciato al ricorso e l’Empoli Calcio FC S.p.A. vi ha aderito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
tassa ecologica pagamento dell'emolumento tasse di depurazione acque lite in materia di contribuzioni pubbliche costi ambientali tassa sui rifiuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 390 c.p
Alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.
art. 391 c.p
Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4287/2018 del ruolo generale, proposto DA ALIA S.P.A. (codice fiscale 04855090488), in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, dr. Livio Giannotti, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Laura Salvi (codice fiscale SVL LRA 70S43 G420 G); - RICORRENTE – CONTRO EMPOLI CALCIO FC S.P.A. (codice fiscale 82000070480), in persona del Presidente, Francesco Ghelfi, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al F i r m a t o D a :

L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4287/2018 controricorso, dall’avv. Coralba Bartoli (codice fiscale BRT CLB Numero sezionale 445/2025Numero di raccolta generale 14775/2025 70M59 F384 Y); Data pubblicazione 02/06/2025 - CONTRORICORRENTE – NONCHÉ il COMUNE DI EMPOLI (codice fiscale 01329160483), in persona del Sindaco pro tempore; E SORIT – SOCIETÀ SERVIZI E RISCOSSIONI – S.P.A.- (codice fiscale 02241250394), in persona del legale rappresentante pro tempore; - INTIMATI - per la cassazione della sentenza n. 1631/24/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata in data 27 giugno 2017, non notificata.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 gennaio 2025 dal Consigliere Ugo Candia. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia era l’ingiunzione di pagamento indicata in atti, con cui Pubbliambiente S.p.A. chiedeva alla Empoli Calcio FC S.p.A. il versamento della somma di 32.918,29 € a titolo di TIA per gli anni di imposta 2010/2011.

2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto da Pubbliambiente S.p.A.

3. Con atto notificato in data 25 gennaio 2018 alle parti in epigrafe indicate, Alia S.p.A., nella qualità di società incorporante Pubbliambiente S.p.A., proponeva ricorso per F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4287/2018 Numero sezionale 445/2025 cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando cinque Numero di raccolta generale 14775/2025Data pubblicazione 02/06/2025 motivi di impugnazione.

4. Solo l’Empoli Calcio FC S.p.A. resisteva con controdeduzioni notificate il 6 marzo 2018.

5. Il Comune di Empoli e l Sorti S.p.A. sono restate intimate.

6. Con atto depositato in data 13 dicembre 2024, sottoscritto da entrambe le parti costituite, è stato rappresentato che la lite è stata transatta, per cui Alia S.p.A. ha rinunciato al ricorso e l’Empoli Calcio FC S.p.A. vi ha aderito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.

2. Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta.

3. Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).

P.Q.M.

F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4287/2018 Numero sezionale 445/2025 la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le Numero di raccolta generale 14775/2025Data pubblicazione 02/06/2025 spese di giudizio.