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Ordinanza — n. 14723/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of valid representation by free-foree lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14723/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the collecting agency was represented solely by a free-foree lawyer without the required specific deliberation. The agency argued for the lawyer's representation, but the Court held that such representation is now an exception requiring a formal, motivated decision by the agency's governing bodies. Consequently, the special power of attorney was deemed invalid, rendering the entire appeal procedurally impossible to examine on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 43 comma 4 r.d. n. 1611/1933; Art. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016: The representation of the Tax Agency by free-foree lawyers is now a residual exception requiring a specific, motivated agency deliberation; absence of such deliberation renders the power of attorney null and the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Tax Agency Representation Free Foree Lawyers Specific Deliberation Nullity of Power of Attorney Inadmissibility of Appeal Art 43 R.D. 1611/1933 D.Lgs 50/2016 ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 43 comma 4 r.d. n. 1611/1933
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
Art. 4 d.lgs. n. 50/2016
a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
Art. 17 d.lgs. n. 50/2016
Art. 1 comma 5 d.L. 193/2016
50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.L.
L. n. 225/2016
artt. 2946 c.c
in relazione agli artt. 2946 c.c., 49 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 601
Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28741
601; Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28741); - diversamente, deve ritenersi l’invalidità della procura speciale ad litem «alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.
Cass., Sez. Un., n. 30008/2019
Cass., Sez. V, 14 novembre 2023, n. 31616
Cass., Sez. VI, 19 aprile 2019, n. 11130
31616/2023, cit.; Cass., Sez. VI, 19 aprile 2019, n. 11130).
Cass., Sez. Lav., 8 marzo 2023, n. 6931
In difetto di ciò il giudice, anche di ufficio, rileva la nullità della procura alle liti e l’inammissibilità della costituzione (Cass., Sez. Lav., 8 marzo 2023, n. 6931; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 26531
6931; Cass., Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 26531), come nel caso di specie, essendovi agli atti la sola procura speciale relativa al ricorso (per tutte, Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, n. 18392 del 2024
26531), come nel caso di specie, essendovi agli atti la sola procura speciale relativa al ricorso (per tutte, Cass., Sez. 5, n. 18392 del 2024 e, più di recente, Cass., Sez.5, n.
Cass., Sez.5, n. 12341 del 2025
18392 del 2024 e, più di recente, Cass., Sez.5, n. 12341 del 2025); - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese a fronte della mancata costituzione in giudizio dell’intimato contribuente;
Sez. Un., n. 30008/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22703/2018 proposto da AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Greco in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione (con indirizzo PEC: greco.giovanni@ardavvle.legalmail.it) - ricorrente - contro RINALDI GIAMPIERO; - intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 08/08/18 depositata in data 08/01/2018; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 15/05/2025 dal Consigliere Roberto Succio;

Rilevato che: Oggetto: ricorso cassazione ADER – avv. libero foro Cons. Est. Roberto Succio - Giampiero Rinaldi impugnava le intimazioni notificategli con riferimento a svariati tributi sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica delle presupposte cartelle di pagamento; - il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; appellava il riscossore; - con la sentenza gravata in questa sede giudice di appello ha rigettato l'impugnazione confermando la pronuncia di primo grado; - ricorre a questa Corte Agenzia delle entrate – riscossione con atto affidato a due motivi di doglianza; - il contribuente è rimasto intimato in questo giudizio di Legittimità;

Considerato che: - il primo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2646 e 2948 c.c. per avere il giudice del merito erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie il termine di prescrizione ordinario nonostante le cartelle di pagamento si riferiscano a Irpef, Irpeg, Iva e relativi accessori e quindi erroneamente dichiarato prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento 0622004017734324000; - il secondo motivo di ricorso deduce la violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2946 c.c., 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, 19 del d.

Lgs. n. 46 del 1999, 19 c. 4 e 20 c. 6 del d. Lgs. n. 112 del 1999 per avere erroneamente la pronuncia impugnata affermato che dopo la notifica delle cartelle di pagamento si continui ad applicare al termine di prescrizione breve quinquennale non l'ordinario termine decennale; - rileva preliminarmente la Corte che l’esame dei motivi è precluso in quanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per Cons. Est. Roberto Succio cassazione, per essere lo stesso proposto da avvocato del libero foro; - l'Agente della Riscossione, ove si costituisca formalmente in giudizio deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (Cass., Sez.

V, 8 gennaio 2024, n. 601; Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28741); - diversamente, deve ritenersi l’invalidità della procura speciale ad litem «alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (…) si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.L. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia Cons. Est. Roberto Succio disponibile ad assumere il patrocinio”» (Cass., Sez. V, 14 novembre 2023, n. 31616); - e ciò in coerenza con il fatto che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di ADER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro» (Cass., Sez.

Un., n. 30008/2019). L’avvalimento di avvocati del libero foro è, pertanto, ipotesi residuale, subordinata alla preventiva adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti (Cass., n. 31616/2023, cit.; Cass., Sez. VI, 19 aprile 2019, n. 11130). In difetto di ciò il giudice, anche di ufficio, rileva la nullità della procura alle liti e l’inammissibilità della costituzione (Cass., Sez. Lav., 8 marzo 2023, n. 6931; Cass., Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 26531), come nel caso di specie, essendovi agli atti la sola procura speciale relativa al ricorso (per tutte, Cass., Sez. 5, n. 18392 del 2024 e, più di recente, Cass., Sez.5, n. 12341 del 2025); - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese a fronte della mancata costituzione in giudizio dell’intimato contribuente;

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei contribuenti ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello