Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of defense activity and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. The taxpayer argued that the tax notice was invalid because the collector did not attempt delivery to authorized recipients and failed to deposit the tax notice in court. The court rejected these claims, ruling that the notice was valid upon delivery to the building porter and that depositing the tax notice in court is unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 DPR 602/1973; Art. 139 c.p.c.: In tax matters, delivery to the building porter is valid if the recipient is not present, and the defect is cured if the recipient does not contest receipt of the subsequent information letter.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 3950 / 20 18 R.G. propost o da : Marco D’Arrigo(C.F. DRRMRC67H20F158V), rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale in calceal ricorso, dall’Avv. Bernardo Cartoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Eleonora d’Arborea n. 30; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 3950/2018a.c.19 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate - Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
–intimata – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - MILANO , n. 2892 / 20 17 , depositat a in data 28/6/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 19 marzo 2025; Fatti di causa Marco D’Arrigo (d’ora in poi, anche “il contribuente”), il 20/7/2015, accedendo al suo “cassetto fiscale”, si avvide dell’iscrizione a ruolo a suo carico per euro 68.208,96, riportata nella cartella di pagamento n. 06820140118949908000, asseritamente mai ricevuta.
Con ricorso del 23/7/2015, il contribuentepropose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Milano contro la cartella indicata, denunciando svariati vizi. Nel contraddittorio con l’allora agente della riscossione, il giudice di primo grado dichiarò inammissibile il ricorso. La C.T.R. territoriale, su appello del contribuente, nel contraddittorio con l’agente della riscossione, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’agente della riscossione è rimasto intimato.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, degli artt. 14, comma 1, 2 e 3, della legge n. r.g. n. 3950/2018a.c.19 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano 890 del 1982 e dell’art. 139 c.p.c. – Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento fondata sulla circostanza che l’agente notificatore, nella relata di notifica, consegnando l’atto al portiere, non ha dato atto di aver tentato di consegnarel’atto medesimo ai soggetti indicati nell’art.139 c.p.c., indicati come legittimati alla ricezione in assenza del destinatario, in via preferenziale rispetto al portiere.
Rispetto atale carenza della relata di notifica, non varrebbe invocare, come ha fatto il giudice di appello, l’art. 2700 c.c. , posto che il contribuentenon ha contestato il contenuto estrinseco della relazione stesa dall’agente notificatore, ma si è limitata contestare la conformità della relata di notifica rispetto al paradigma normativo. 1.1. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario ( Cass., Sez.
T - , Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022, Rv. 665599 –01; Cass., Sez. T - , Sentenza n. 19795 del 09/08/2017, Rv. 645295 -01). r.g. n. 3950/2018a.c.19 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Orbene, nel caso di specie, il contribuente non ha dato atto, nel corpo del ricorso, di avere contestato la ricezione presso il suo domicilio(non necessariamente nelle sue mani) della raccomandata informativa successiva alla consegna della cartella di pagamento nelle mani del portiere dello stabile; raccomandata che, d’altronde, risulta dalla sentenza d’appello essere stataregolarmente inviata.
Ne consegue che la nullità della relata di notifica si è sanata per raggiungimento dello scopo. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973e all’art. 2697 c.c. –Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il contribuente si duole che né il giudice di primo grado, né il giudice di appello, si sia pronunciato sull’eccezione di mancat o deposito agli atti del giudizio della cartella di pagamento notificata, violando in tal modo non solo la norma processuale sul principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma anche la regola sostanziale dell’onere della prova. 2.1.
Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis., n. 1 c.p.c. Con orientamento consolidato, questa Corte ha ritenuto che, una volta notificata la cartella di pagamento, non è necessario il deposito in giudizio della cartella di pagamento, essendo sufficiente la prova della notificazione della cartella di pagamento, redatta in unico originale, e il deposito dell’estratto di ruolo(Cass., Sez. T-, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018, Rv. 652126 – 01 ; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629 – 01 ; Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 16121 del 14/06/2019, Rv. 654535 – 01 ;
Cass., Sez. T - , Sentenza n. 23039 del 11/11/2016, Rv. 641888 -01). 3.In conclusione, il ricorso è inammissibile. Atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’agente della riscossione, non vi è luogo al regolamento delle spese di lite. r.g. n. 3950/2018a.c.19 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis