Cassation court dismisses tax appeal for lack of notification proof and failure to pay unified fee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax agency's appeal inadmissible due to insufficient proof of service and non-payment of the unified fee. Although the agency argued for the existence of a de facto company, the court found no evidence that the notice was properly served on the taxpayer. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and could not reach the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the taxpayer fails to prove proper notification and does not pay the required unified fee.
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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 30 309 / 20 2 2 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege da ll’Avv ocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO IRAP E IVA 2013 r.g. n. 30309/2022a.c. 19 / 3 /202 5 Cons. est. Angelo Napolitano Francesca Gabriella Accardi(C.F. CCRFNC66L43G580C), elettivamente domiciliata, nel giudizio di appello , presso il viale Marchese di Villabianca n. 299; -intimata- Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, n.4959/2022, depositata in data 27 / 5 /20 2 2 ;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 19 marzo 2025; Fatti di causa In seguito ad una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, emerse che Giancarlo Antonio Accardi, Concetta Emilia Lucia Accardi, Maria Stella Accardi, Salvatore Accardi e Francesca Gabriella Accardi esercitavano di fatto un’attività commerciale intestata alla madre, in forma di società di fatto. L’Agenzia delle Entrate emise, pertanto, un avviso di accertamento, avverso il quale insorse dinanzi alla C.T.P. di Enna Francesca Gabriella Accardi (anche “la contribuente”).
La C.T.P. accolse il ricorso. La C.T.R. territoriale, su appello dell’Agenzia delle Entrate, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, in un solo motivo, l’Agenzia delle Entrate. La contribuente è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, 41 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in r.g. n. 30309/2022a.c. 19 / 3 /202 5 Cons. est. Angelo Napolitano relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto provata la sussistenza di una società di fatto tra i fratelli Accardi in relazione all’esercizio dell’azienda commerciale intestata alla madre. 1.1.
Il ricorso è inammissibile. Non vi è prova del buon esito della notifica del ricorso alla contribuente. In atti (sul desk) vi è solo la prova della spedizionea mezzo posta del ricorso. In ogni caso, anche a prescindere dalla notificazione, il ricorso , nonostante denunci violazione di disposizioni di legge, impinge nel merito, in quanto devolve a questa Corte un nuovo giudizio sul merito della controversia, in particolare sull’esistenza della ipotizzata società di fatto.
2. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della contribuente esime il collegio dal regolare le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così