Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible for being purely factual and lacking legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax agency's appeal inadmissible because it relied solely on factual disputes regarding a 'factual company' without addressing legal violations. The taxpayer failed to present a legal argument, leaving the court to re-evaluate the merits of the case. Consequently, the court ruled that such purely factual challenges cannot be raised at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, 41, 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002: A cassation appeal is inadmissible if it exclusively re-evaluates factual elements without raising a distinct legal violation.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 30208 / 20 2 2 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege da ll’Avv ocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO IRAP E IVA 2012 r.g. n. 30208/2022a.c.19 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Francesca Gabriella Accardi(C.F. CCRFNC66L43G580C), elettivamente domiciliata, nel giudizio di appello , presso il viale Marchese di Villabianca n. 299; -intimata- Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, n.4960/2022, depositata in data 27 / 5 /20 2 2 ;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 19 marzo 2025; Fatti di causa In seguito ad una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, emerse che Giancarlo Antonio Accardi, Concetta Emilia Lucia Accardi, Maria Stella Accardi, Salvatore Accardi e Francesca Gabriella Accardi esercitavano di fatto un’attività commerciale intestata alla madre, in forma di società di fatto. L’Agenzia delle Entrate emise, pertanto, un avviso di accertamento, avverso il quale insorse dinanzi alla C.T.P. di Enna Francesca Gabriella Accardi (anche “la contribuente”).
La C.T.P. accolse il ricorso. La C.T.R. territoriale, su appello dell’Agenzia delle Entrate, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, in un solo motivo, l’Agenzia delle Entrate. La contribuente è rimasta intimata. Ragioni della decisione r.g. n. 30208/2022a.c.19 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, 41, 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto provato l’esistenza di una società di fatto tra i fratelli Accardi per la gestione dell’azienda intestata alla madre. 1.1.
Il ricorso è inammissibile. L’unico motivo proposto, anche se denuncia una violazione di norme di legge, è, in realtà, interamente versato in fatto e devolve a questa Corte una nuova valutazione del merito della controversia , in particolare circa l’esistenza della società di fatto. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della contribuente esime il collegio dal regolare le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.