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Ordinanza — n. 14624/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling suspension applies to all eligible disputes regardless of pending litigation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14624/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The tax agency successfully appealed a lower court decision that had declared the appeal inadmissible due to procedural tardiness. The agency argued that the statutory suspension of appeal deadlines should apply to all disputes eligible for simplified resolution, not just those where a request for pending litigation definition was filed. The court agreed, holding that the legislative provision suspends deadlines for all potentially definable controversies irrespective of whether a specific procedural request has been submitted.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The suspension of appeal deadlines for disputes eligible for simplified resolution applies to all such controversies regardless of whether a request for pending litigation definition has been filed.

Parole chiave

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suspension of appeal deadlines simplified tax resolution procedural tardiness pending litigation definition tax administrative appeal Corte di Giustizia Tributaria statutory interpretation sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018
Propose appello l’Agenzia delle Entrate, usufruendo della sospensione del termine per impugnare ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
119/2018 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per r.g.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 21479 / 20 2 2 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege da ll’Avv ocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF 2012 r.g. n. 21479/2022a.c.19 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Donato Gruosso (C.F. GRSDNT42P14G616R), rappresentato e difeso nel giudizio d’appello dall’Avv. Vittorio De Bonis; -intimato- Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA, n.165/2022, depositata in data 6 / 6 /20 2 2 ;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 19 marzo 2025; Fatti di causa Donato Gruosso (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012 con il quale l’Agenzia delle Entrate esercitò una ripresa fiscale ai fini Irpef. La C.T.P. di Potenza accolse il ricorso avendo ritenuto inesistente la notifica dell’atto impugnato per mancanza, nella relata di notifica, della sottoscrizione del messo notificatore. Propose appello l’Agenzia delle Entrate, usufruendo della sospensione del termine per impugnare ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018.

Nel contraddittorio con il contribuente, la C.T.R. territoriale dichiarò inammissibile l’appello per tardività. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il contribuente è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1.Conl’unico motivo di ricorso, rubricato “ Violazione dell’art. 6 , comma 11, del d.l. n. 119/2018 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per r.g. n. 21479/2022a.c.19 /3/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano aver ritenuto che la sospensione dei termini per impugnare avrebbe operato solo nel caso in cui il contribuente avesse presentato una domanda di definizione delle liti pendenti. 1.1. Il motivo è fondato. Il comma 11 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 dispone che “per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”.

La disposizione deve essere intesa nel senso che la sospensione dei termini di impugnazione opera in relazione a tutte le controversie astrattamente suscettibili di definizione agevolata secondo il d.l. n. 119 del 2018, a prescindere dalla presentazione della domanda.

2. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizion