Cassation court dismisses appeal against tax collection notice due to lack of procedural standing and missing evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible for failing to prove the tax collector's legal standing and for omitting the notification receipt. The taxpayer argued that the collector lacked proper representation and that the original tax notice should have been filed, but the court found the lower court's factual findings on notification binding. Consequently, the appeal was rejected because the required evidence to challenge the procedural defects was not submitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 bis, n. 1 c.p.c.; Art. 182 e 125 c.p.c.; The court rejects cassation appeals alleging lack of legal standing or procedural defects when the lower court has already established the factual validity of the opposing party's representation and notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2 8334 / 20 1 9 R.G. propost o da : Marco D’Arrigo(C.F. DRRMRC67H20F158V), rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale in calceal ricorso, dall’Avv. Bernardo Cartoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Eleonora d’Arborea n. 30; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 28334/2019a.c.19 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
–intimata – Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - MILANO , n. 969 / 20 1 9 , depositat a in data 4/3/2019; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 19 marzo 2025; Fatti di causa A seguito di comunicazione, da parte della propria banca, di un pignoramento presso terzi azionato dall’allora agente della riscossione, notificato il 15 dicembre 2016, Marco D’Arrigo (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) richiese ad esso l’elenco dei carichi iscritti a ruolo, riscontrando la presenza di una cartella di pagamento per l’importo di euro 115.905,26.
Con ricorso proposto dinanzi alla C.T.P. di Milano in data 20/12/2016, il contribuente impugnò la cartella, denunciano svariati vizi. r.g. n. 28334/2019a.c.19 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la C.T.P. dichiarò inammissibile il ricorso. Su appello del contribuente, la C.T.R. territoriale confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono rimaste intimate.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 182e 125 c.p.c. –Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992e dell’art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per essere stata pronunciata a conclusione di un giudizio in cui l’agente della riscossione si era costituita in giudizio a mezzo di un avvocato del libero foro. Il difetto di valido ius postulandi non sarebbe stato sanato dopo che l’agente della riscossione, in ottemperanza all’ordinanza del giudice di appello, si era costituito tramite un proprio funzionario. La mancata sanatoria ex tunc del difetto di rappresentanza tecnica avrebbe determinato l’inutilizzabilità della documentazione depositata a fini di prova dall’agente della riscossione. 1.1.
Il motivo è in ammissibile e art. 360 bis., n. 1, c.p.c. La giurisprudenza di questa Corte ha ormai definitivamente chiarito che nel giudizio tributario di merito l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione possono liberamente avvalersi degli avvocati del libero foro (Cass., Sez. T-, Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024, Rv. 672626 -01). r.g. n. 28334/2019a.c.19 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 139 c.p.c.– Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente si duole del fatto che nella relata di notifica l’ufficiale notificatore ha dato atto di aver consegnato l’atto al portiere dello stabile in cui egli viveva senza attestare la mancanza degli altri soggetti, abilitati alla ricezione, indicati nell’art. 139 c.p.c.
Tale mancanza di attestazione dell’assenza di soggetti legittimati in via preferenziale rispetto al portiere alla ricezione dell’atto renderebbe nulla la notifica. 3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973, all’art. 7, comma 6, della legge n. 890 del 1982 e all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 –Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” , il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che dopo la notifica della cartella nelle mani del portierefosse stata effettivamente spedita la raccomandata informativa prevista dall’art. 139 c.p.c., applicabile anche alla notificazione delle cartelle di pagamento per mezzo dell’ufficiale della riscossione. 3.1.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili. Per quel che in questa sede interessa, ha affermato il giudice di appello che “l’avvenuta notifica della cartella contestata, a mani del custode Ulanimo Benjamin effettuata via posta ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stata compiuta in ossequio al procedimento previsto dalla legge per la notificazione degli atti tributari da parte dell’agente della riscossione, facoltizzato a non avvalersi dell’ufficiale giudiziario…Inoltre, l’ufficio ha prodotto la copia della spedizione della r.g. n. 28334/2019a.c.19 /3/2025 Cons. est.
Angelo Napolitano raccomandata avente ad oggetto l’avviso di avvenuta notifica (spedizione del 10/10/2016). La notifica della cartella di pagamento che sostiene l’atto di pignoramento presso terzi si è pertanto perfezionata, entrando nella sfera di conoscibilità del destinatario”. Orbene, mentre con riferimento all’eccezione di nullità della notifica formulata nel secondo motivo in scrutinio, il contribuente non ha allegato al ricorso la relata di notifica dell’ufficiale notificatore (la relata non è menzionata tra gli allegati a pag. 21del ricorso e non è presente sul desk), sicché non si dà alla Corte la possibilità di valutare la ritualità della relata di notifica, la contestazione dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa è inutilmente spiegata, in quanto la C.T.R. non solo l’ha ritenuta effettuata, ma l’ha anche ricollegata alla notificazione della cartella di pagamento, in esito ad un giudizio di fatto insindacabilein sede di legittimità.
4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., nonché violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. in relazione all’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 –Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, comma 1, nn.
3) e 4), c.p.c.”, il contribuente si duole che l’agente della riscossione non avrebbe prodotto in giudizio la cartella di pagamento oggetto della contestata notificazione e che il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sulla relativa deduzione difensiva. 4.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis., n. 1 c.p.c. Con orientamento consolidato, questa Corte ha ritenuto che, una volta notificata la cartella di pagamento, non è necessario il deposito in giudizio della cartella di pagamento, essendo sufficiente la prova della notificazione della cartella di pagamento, redatta in unico originale, e il deposito dell’estratto di ruolo (Cass., Sez. T-, Sentenza n. 33563 del r.g. n. 28334/2019a.c.19 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano 28/12/2018, Rv. 652126 – 01; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629 –01; Cass., Sez. 1-, Sentenza n. 16121 del 14/06/2019, Rv. 654535 –01; Cass., Sez. T-, Sentenza n. 23039 del 11/11/2016, Rv. 641888 -01).
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Non vi è luogo a regolare le spese di giudizio, in quanto i soggetti intimati non hanno svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel