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Ordinanza — n. 14621/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for inadmissibility due to missing notification evidence and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14621/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible, rejecting arguments regarding defective service of tax notices and missing document production. The taxpayer failed to submit the required notification report, preventing the court from verifying procedural regularity, while the failure to produce the tax notice was deemed unnecessary given the proof of service. Consequently, the appeal was dismissed, and the taxpayer was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 139 c.p.c.: The court cannot assess the validity of a notification without the official report, and the production of the tax notice in court is not required if its service is proven.

Parole chiave

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inadmissible appeal defective notification missing notification report tax collection procedure service of process procedural defect legal costs debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
546 del 1992 e dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 139 c.p.c.
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Angelo Napolitano Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 26 del d.P.R.
Art. 60 d.P.R. n. 600/1973
602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R.
Art. 2697 c.c.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
Art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 2697 c.c
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.
art. 26 d.P.R. n. 602/73
Angelo Napolitano riscossione in data 3/10/2016 con consegna a mani del custode dello stabile di residenza del contribuente – signor Ulanimo Benjamin – e successiva raccomandata spedita il 10/10/2016 nel rispetto delle disposizioni dell’art. 26 d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. T-, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017
652126 – 01; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, Rv.
Cass., Sez. 1-, Sentenza n. 16121 del 14/06/2019
646629 –01; Cass., Sez. 1-, Sentenza n. 16121 del 14/06/2019, Rv.
Cass., Sez. T - , Sentenza n. 23039 del 11/11/2016
654535 – 01; Cass., Sez. T - , Sentenza n. 23039 del 11/11/2016, Rv.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 25545 / 20 1 9 R.G. propost o da : Marco D’Arrigo(C.F. DRRMRC67H20F158V), rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale in calceal ricorso, dall’Avv. Bernardo Cartoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Eleonora d’Arborea n. 30; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 25545/2019a.c.19 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate - Riscossione , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - MILANO , n. 570 / 20 1 9 , depositat a in data 6/2/2019; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 19 marzo 2025; Fatti di causa A seguito di comunicazione, da parte della propria banca, di pignoramento presso terzi azionato dall’allora agente della riscossione, notificato il 14 dicembre 2016, Marco D’Arrigo (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) richiese ad esso l’elenco dei carichi iscritti a ruolo, riscontrando la presenza di una cartella di pagamento riproduttiva di due iscrizioni a ruolo per debiti rispettivamente di euro 103.552,82 ed euro 5.964,31.

Il contribuente impugnò la cartella dinanzi alla C.T.P. di Milano denunciando svariati vizi. Il giudice di primo grado, nel contraddittorio con l’agente della riscossione, rigettò il ricorso. La C.T.R. territoriale, su appello del contribuente, nel contraddittorio con l’agente della riscossione, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. r.g. n. 25545/2019a.c.19 /3/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.139 c.p.c. –Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente si duole che il giudice di appello non abbia accolto la sua eccezione, spiegata sin dal primo grado di giudizio, di nullità della notificazione, asseritamente eseguita nelle mani del portiere dello stabile senza dare atto, nella relata, della inesistenza d i altri soggetti più vicini al destinatario(secondo la graduazione dell’art. 139, commi 2 e 3, c.p.c.) .

Proprio la mancata attestazione dello svolgimento di ricerche circa l’esistenza dei soggetti cui consegnare in via preferenziale l’atto in assenza del destinatarioavrebbe viziato di nullità la notificazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973, all’art. 7, comma 6, della legge n. 890 del 1982 e all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973– Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il contribuente contesta la legittimità del procedimento notificatorio , anche con riferimento agli “effetti probatori” della “successiva raccomandata spedita il 10/10/2016 nel rispetto delle disposizioni dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 lettera b-bis”.

In altre parole, il contribuente afferma che non vi sarebbe prova della riconducibilità della raccomandata informativa spedita dall’ufficiale notificatore alla notifica della cartella di pagamento impugnata. 2.1. I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili. Il giudice di appelloha affermato che “è documentalmente provato che la cartella di pagamento contestata è stata notificata dall’ufficiale della r.g. n. 25545/2019a.c.19 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano riscossione in data 3/10/2016 con consegna a mani del custode dello stabile di residenza del contribuente – signor Ulanimo Benjamin – e successiva raccomandata spedita il 10/10/2016 nel rispetto delle disposizioni dell’art. 26 d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. n. 600/73 lettera b-bis.

Non può quindi dubitarsi dell’avvenuto perfezionamento della notifica della cartella esattoriale”. Orbene, mentre con riferimento all’eccezione di nullità della notifica formulata nel primo motivo in scrutinio, il contribuente non ha allegato al ricorso la relata di notifica dell’ufficiale notificatore(la relata non è menzionata tra gli allegatia pag. 20 del ricorso e non è presente sul desk), sicché non si dà alla Corte la possibilità di valutare la ritualità della relata di notifica, la contestazione dell’efficacia probatoria della raccomandata informativa è inutilmente spiegata, in quanto l’attestazione della sua esistenza proviene dal soggetto (Poste Italiane) che ha provveduto al recapito.

Peraltro, il collegamento della raccomandata informativa alla notificazione della cartella di pagamento spetta al giudice del merito e il suo giudizio di fatto, in merito, è insindacabile.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c., nonché violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost. in relazione all’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973 –Denunzi ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, comma 1, nn.

3) e 4), c.p.c.” , il contribuente si duole che l’agente della riscossione non avrebbe prodotto in giudizio la cartella di pagamento oggetto della contestata notificazione e che il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sulla relativa deduzione difensiva. 3.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis., n. 1 c.p.c. r.g. n. 25545/2019a.c.19 /3/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Con orientamento consolidato, questa Corte ha ritenuto che, una volta notificata la cartella di pagamento, non è necessario il deposito in giudizio della cartella di pagamento, essendo sufficiente la prova della notificazione della cartella di pagamento, redatta in unico originale, e il deposito dell’estratto di ruolo (Cass., Sez.

T-, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018, Rv. 652126 – 01; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629 –01; Cass., Sez. 1-, Sentenza n. 16121 del 14/06/2019, Rv. 654535 – 01; Cass., Sez. T - , Sentenza n. 23039 del 11/11/2016, Rv. 641888 -01). 4.In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Marco D’Arrigo al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaseicento per compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm