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Ordinanza — n. 14615/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, annulling tax assessment against debt assumer under L. 212/2000.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14615/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, annulling the original tax assessment. The court found that the lower courts incorrectly applied Article 8, paragraph 2 of Law 212/2000 by issuing an impository act against the party who assumed the debt. The ruling established that such private agreements are binding only between the parties and do not grant the tax authority direct enforcement powers against the assumer.

Regesto Legislator

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Art. 8, comma 2 della L. 212/2000; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: A private agreement to assume tax debt creates a direct obligation between the parties but does not confer upon the tax authority the power to assess or enforce payment against the assumer, as the impository power remains with the original debtor.

Parole chiave

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tax debt assumption private agreement validity tax authority power impository act nullity passive subject liability Law 212/2000 tax enforcement limits arretrati alimentari

Disposizioni normative citate

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Art. 8, comma 2 della L. 212/2000
RILEVATO CHE: 1.Palmira Mirella Puglisi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria ICI IMU ACCERTAMENTO ACCOLLO DEL DEBITO EXART. 8, COMMA 2, DELLA L.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
212, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 384, comma 1, ultimo parte c.p.c.
art. 3 D.Lgs. n. 504/1992
3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Trib., 14 dicembre 2023, n. 35094
Cass., Sez. Trib., 14 dicembre 2023, n. 35094; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9353
35094; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9353; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23934
9353; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23934; Cass., Sez.
Cass., Sez. Trib., 16 febbraio 2025, n. 3930
Cass., Sez. 3^, 21 febbraio 2020, n. 4589
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Testo completo

in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di Enna, in persona del Sindacopro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia l’8 novembre 2021, n. 9917/07/2021; udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio non partecipate del 5 dicembre 2 024 e, a seguito di riconvocazione, del 6 maggio 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. RILEVATO CHE: 1.Palmira Mirella Puglisi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria ICI IMU ACCERTAMENTO ACCOLLO DEL DEBITO EXART. 8, COMMA 2, DELLA L. 212/2000 SOGGETTIVITÀ PASSIVA regionale per la Sicilia l’8 novembre 2021, n. 9917/07/2021, la quale, in controversia sull’impugnazione di a vvis o di accertamento n. 125225 dell’8 agosto 2014 per l’omesso versamento dell’ICI relativa a ll’anno 20 09 , in relazione a d un’abitazione ubicata in Enna, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Enna avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Enna il 28 novembre 2016, n. 1002/ 0 2/201 6, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato i l ricors o originariodella contribuente – sul rilievo che quest’ultima si era accollata per intero il debito tributario ex art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3.Il Comune di Enna è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE:

1. Il ricorso è affidato atre motivi. 1.1Con il primo motivo, si denuncia erronea/falsa applicazione dell’art. 8, comma 2 , della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che: «(…) con riguardo allaconfigurazione, ivi espressa, come accollo di debito futuro, della posizione debitoria tributaria - relativa all'intero immobile di cui trattasi, in relazione alla dichiarazione resa dalla contribuente in data 6 ottobre 2008; ciò, ai sensi dell'art 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che espressamente prevede che "è ammesso l’accollo del debito di imposta altruisenza liberazione del contribuente originario", così, pertanto, essendo riconosciuto espressamente, da parte dello Statuto del Contribuente, la legittimità dell'accollo in ambito tributario, anche se con esclusione, tuttavia, in modo esplicito, della possibilità che sì verifichi la liberazione del contribuente originari; cosicché, con il citato accollo, si è determinata la legittimazione passiva dell’odierna appellante, ex art. 3 D.Lgs. n. 504/1992 per l’intera sommadovuta a titolo di imposta per l'intero immobile(…)».

A dire della ricorrente: «Il Comune di Enna, nonché la Commissione Tributaria di Enna e la Commissione Tributaria Regionale, basano la legittimità del presupposto di imposta sull’atto sottoscritto di proprio pugno, sotto suggerimento dell’impiegato comunale pro tempore , dalla qui ricorrente PUGLISI Palmira Mirella, la quale s’impegnava per gli anni antecedenti all’anno d’imposta 2008 al pagamento dei debiti pregressi (e non anche futuri) sottoscrivendo un documento. (...) L’asserito atto di “accollo”, prodotto in atti nel giudizio per l’anno d’imposta 2008,risulta essere privo di firma dei debitori principali, e pertanto non poteva e non doveva essere qualificato come “accollo” in quanto privo dei requisiti di legge.

Infatti, la legge stabilisce che l’accollo deve contenere, a pena di nullità del medesimo atto, firma del debitore/i, accollato/i che accettano l’accollo prestando il loro consenso ». Inoltre: «L’accollo agisce solo tra i soggetti che lo stipulano, e non esime il dovere e obbligogiuridico da parte dell’Ente impositore di accertare i legittimati passividell’imposta, nella fattispecie Puglisi Giuseppe e Puglisi Liborio». Laddove: « Nel caso che ci occupa il debitore originario, invece, è stato imprudentemente liberato dal Comune di Enna in quanto non ha loro notificato l’accertamento». 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia no, al contempo, erronea/falsa applicazione dell’ art. 75 c od . p roc . c iv . , in combinatodisposto con l'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché erronea/falsaapplicazione dell’art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la contribuente fosse obbligata al pagamento dell’intera imposta per l’anno di riferimento, senza tener conto che ella era solamente comproprietaria per la quota di 1/3 sull’immobile.

A dire della ricorrente, ella «(...) era proprietaria di 1/3 dell’immobile ricevuto in successione dalla di Lei madre LO VOTRICO Paola, mentre i restati 2/3 erano di proprietà del padre PUGLISI Liborio e del fratello PUGLISI Giuseppe». Per cui: «Delle due l’una, o la Sig.ra PUGLISI Palmira Mirella risponde della sua sola quota diproprietà di cui ha l’esenzione e la residua quota viene accertata ai restanti proprietari, oppure essendo anche in possesso delle restanti quote degli altri proprietari, essendo l ’immobile indiviso ed indivisibile, beneficia dell’esenzione perl’intero». 1.3Con il terzo motivo, si denuncia la formazione del giudicato esterno rispetto ad una decisione del medesimo giudice tributario in relazione all’ICI relativa all’anno 2008, la quale avrebbe escluso la responsabilità della contribuente verso l’ente impositore in dipendenza dell’accollo sul rilievo che «la fonte negoziale e non legale del debito fiscale accollato non può interferire con prerogative spiccatamente pubblicistiche, nel senso di estenderle nei confronti dell'accollante sicché deve escludersi lasussistenza di poteri di accertamento e riscossione amministrativa per il debito accollato».

A dire dellaricorrente: «(...) le doglianze oggi reiterate dalla contribuente nella odierna sede di gravame poggiano sulla valenza tributabile all'art. 8 dello Statuto del Contribuente il quale ammette l'accollo del debito di imposta senza liberazione del debitore accollato. Tale istituto va, tuttavia, sussunto all'interno di un negozio bilaterale tra accollante e accollato, rispetto al quale l'adesione del creditore (Amministrazione) non rappresenta un elemento essenziale…” ed ancora “…Trasferendo gli effetti di tale ricostruzione all'ambito tributario, deve ritenersi che la fontenegoziale e non legale del debito fiscale accollato non può interferire con prerogative spiccatamente pubblicistiche, nel senso di estenderle nei confronti dell'accollantesicché deve escludersi la sussistenza di poteri di accertamento e riscossione amministrativa per il debito accollato.

In tale direzione si è posta la giurisprudenza di legittimità laddove essa ha precisato che l’accollo del debito d'imposta altrui, implicando la costituzione di obbligazione in forza di titolo negoziale, non l'assunzione della qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, legittima l'Amministrazione finanziaria a far valere detto titolo in sede ordinario, non ad emettere nei confronti del nuovo debitore atti impositivi (Cass. n. 3608 del 28/03/1995); Ne consegue che nel caso di accollo negoziale del debito di imposta, deve ritenersi nullo l'avviso di accertamento relativo a un debito tributario notificato ai debitori accollanti, poiché la volontaria assunzione dell'impegno di pagare le imposte non determina, per l'accollante, l'assunzione della posizione di contribuente o disoggetto passivo del rapporto tributario, ma solo quella di obbligato m forza del titolo negoziale (Cass.

SS.UU. n. 28162 de;26/11/2008)».

2. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi. 2.1 Invero, l’art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, 212, prevede la possibilità dell’accollo del debito d’imposta, escludendo però in modo esplicito che si possa verificare la liberazione del contribuente originario («Èammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario»). Su tale premessa, le Sezioni Unite di questa Corte hanno deciso che, laddove le parti abbiano assunto volontariamente l'impegno di pagare le imposte dovute da un terzo, in tal modo esse non hanno assunto la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale, sicché l'amministrazione non può esercitare nei loro confronti i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale, non potendo quindi emettere atti impositivi, ma dovendo, invece, agire in via ordinaria per l'accertamento e l'adempimento dell'obbligo contrattuale (vedasi, in motivazione:

Cass., Sez. Un., 26 novembre 2008, n. 28162). 2.2 Quindi, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in tema di riscossione, l'accollonegoziale del debito di imposta, con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l'altra parte da ogni pretesa fiscale, è rilevante esclusivamente tra le parti, per cui l'amministrazione finanziaria non può esercitare i poteri di accertamento ed esazione nei confronti dell'accollante, ma solo verso l'accollato, tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale per la sua qualità di soggetto passivo deltributo (tra le tante:

Cass., Sez. Trib., 14 dicembre 2023, n. 35094; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9353; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23934; Cass., Sez. Trib., 16 febbraio 2025, n. 3930), essendo devoluta la cognizione della controversia sull’accollo alla giurisdizione del giudice ordinario proprio perché «non è in discussione il rapporto tra Fisco e contribuente, né è in discussione il potere impositivo del Fisco o il suo esercizio concreto, e neanche i presupposti soggettivi di tale fattispecie (ossia l'individuazione del soggetto passivo d'imposta)»(Cass., Sez. 3^, 21 febbraio 2020, n. 4589). 2.3 Ne discende che l’impugnato avviso di accertamento era affetto da nullità assoluta per carenza di potere impositivo nei confronti dell’accollante del debito tributario.

Per cui, la sentenza impugnata ha contravvenuto al principio enunciato, avendo erroneamente ritenuto che l’accollo del debito tributario exart. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, giustificasse l’emanazione dell’atto impositivo nei confronti dell’accollante per la responsabilità diretta nei confronti dell’ente impositore.

3. Alla tregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario e l’annullamento dell’atto impositivo.

4. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M La Corteaccoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario con l’annullamento dell’atto impositivo; condanna l’intimato alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore della ricorrente, liquidandole, rispettivamente, nella misura di € 310,00 per compensi del giudizio di primo grado e nella misura di € 350,00 per compensi del giudizio di secondo grado, oltre a contributo unificato tributario , a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e a d altri accessori di legge ; condanna l’intimato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente , liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.

Così deciso a Roma nelle camer e di consiglio del 5 dicembre 2024e, a seguito di riconvocazione, del 6 maggio 2025. IL PRESIDENTE Dott. Liberato Paolitto