Decreto — n. 14524/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACAMPANIA n.1616/2020 depositata il 17/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 29325/2020 Numero sezionale 1466/2025 Numero di raccolta generale 14524/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14524/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 29325/2020 Numero sezionale 1466/2025 Numero di raccolta generale 14524/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29325/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO ECONOMIA FINANZE rappresentati e difesi dall’avv. l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE - GESTIONE IUC (IUC E TASI STRALCIO ICI), rappresentato e difeso dall’avv. dagli avvocati AMORETTI MARIA ANNA (MRTMNN54M70F839D), FERRARI FABIO MARIA (FRRFMR59P10F839X) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
CAMPANIA n.1616/2020 depositata il 17/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 29325/2020 Numero sezionale 1466/2025 Numero di raccolta generale 14524/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/05/2025. IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 29325/2020 Numero sezionale 1466/2025 Numero di raccolta generale 14524/2025 Data pubblicazione 30/05/2025