Decreto — n. 14506/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANumero registro generale 25794/2021 Numero sezionale 1462/2025 Numero di raccolta generale 14506/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14506/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25794/2021 R.G. proposto da: GEDAS IMMOBILIARE SRL rappresentato e difeso dall’avvocato COSI SAVERIO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE UFFICIO DI SEGRETERIA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ROMA rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.4262/2021 depositata il 26/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 25794/2021 Numero sezionale 1462/2025 Numero di raccolta generale 14506/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 540,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 19/05/2025. IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 25794/2021 Numero sezionale 1462/2025 Numero di raccolta generale 14506/2025 Data pubblicazione 30/05/2025