Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Dipiemme S.r.l., had not responded to the lower court's proposal for judgment termination, while the respondent, So.Ges. S.p.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the communication of a proposal for judgment termination constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16584/2021 R.G. proposto da: DIPIEMME S.R.L. rappresentata e difesa dall’avvocato MARRANDINO ALFREDO -ricorrente- contro SO.GE.S. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI S.P.A. rappresentata e difesa dall’avv. D'AMBROSIO BORSELLI EDGARDO DIOMEDE (DMBDRD71E22F839L) unitamente agli avvocati CURZIO MARIO ROSARIO (CRZMRS69E08F839B), SCOGNAMIGLIO GIOVANNI (SCGGNN70L29F839E) -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI CARINARO -intimato- Numero registro generale 16584/2021 Numero sezionale 1457/2025 Numero di raccolta generale 14491/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
CAMPANIA n.6026/2020 depositata il 10/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.410,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 19/05/2025. Il consigliere delegato Milena Balsamo Numero registro generale 16584/2021 Numero sezionale 1457/2025 Numero di raccolta generale 14491/2025 Data pubblicazione 30/05/2025