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Ordinanza — n. 14449/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority appeal, quashing lower court ruling on tax notice validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14449/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax authority's appeal against a lower court ruling that declared a tax notice void. The lower court had invalidated the notice because it was delivered to the building porter without a specific informational recommendation letter. The Court ruled that when financial offices send notices via postal service, the standard postal rules apply, making the delivery valid upon receipt by the porter without requiring the additional informational letter. Consequently, the Court quashed the lower judgment and rejected the taxpayer's original claim.

Regesto Legislator

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Art. 139 c.p.c.; Art. 14 l. 890/1982: When tax offices send impositive acts via postal service, standard postal rules apply, rendering delivery to the porter valid without a separate informational recommendation letter.

Parole chiave

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tax notice validity postal service rules delivery to porter informational recommendation Cassation appeal tax collection procedure nullity of act corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 139 c.p.c.
La CTR della Sicilia accoglieva il gravame, affermando che la cartella impugnata era nulla, siccome consegnata al portiere senza l’invio della prescritta raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, c.p.c.
Art. 14 l. 890/1982
890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art.
Art. 26 comma 1 d.P.R. 602/1973
Art. 1335 c.c.
art. 149 c.p
14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.
art. 139 c.p
La CTR della Sicilia accoglieva il gravame, affermando che la cartella impugnata era nulla, siccome consegnata al portiere senza l’invio della prescritta raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, c.p.c.
artt. 139 c.p
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018
890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018).
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso 21433 /20 22 propost o da: Agenzia delle Entrate –Riscossione ( C.F./P.I VA: 13756881002 ) , con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Procuratore Speciale, FabioGiordano, giusta procura speciale in Notar Andrea De Nicola – Roma ( rep. n. 177893, racc. n. 11776 del 02/05/2022 ) , rilasciata da Agenzia delle Entrate –Riscossione, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell’Avv. Marcello Cugliandro (C.F.: CGLMCL61S25G273H; pec: marcellocugliandro@pecavvpa.it), che la rappresenta e difende giusta mandato firmato digitalmente in calce al ricorso (fax: 091 - 32.25.14 ; indirizzo di posta elettronica certificata : marcellocugliandro@pecavvpa.it); -ricorrente - contro Picone Giovanna;

Cartellapagamento Tares - Tia – Notificazioni al portiere -intimata - - avverso l a sente nza n. 5135 /20 2 2 emessa d a l la C TR Sicilia in data 06/06/2022e notif icata il 21/06/2022 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Fatti di Causa 1. Picone Giovanna proponeva appello avverso la sentenza n. 1135 10 20 CTP di Palermo depositata il 22.5.2020 con la quale era stato rigettato il suo ricorso contro la cartella di pagamento n. 29620130057084784 Tares- Tia 2009/2010, ribadendo la mancata notifica della raccomandata informativa a seguito della consegna al portiere dello stabile della cartella.

2. La CTR della Sicilia accoglieva il gravame, affermando che la cartella impugnata era nulla, siccome consegnata al portiere senza l’invio della prescritta raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, c.p.c. e che irrilevante era, sotto tale profilo, la copia della distinta cumulativa di accettazione raccomandate prodotta da Riscossione Sicilia, essendo un atto meramente interno.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di due motivi. Picone Giovanna non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, 139 c.p.c. e 1335 c.c., per non aver la CTR considerato che, in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario. 1.1.

Il motivo è fondato. In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014; conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019). In particolare, se la notifica degli atti impositivi avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018).

Ne consegue altresì che, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022). Dalle considerazioni che precedono deriva che errata è l’affermazione della CTR secondo cui la cartella impugnata era nulla, siccome consegnata al portiere senza l’invio della prescritta raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma 4, c.p.c.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c. e 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 261/1999, per aver la CTR escluso la possibilità di procedere alla notificazione della cartella di pagamento avvalendosi per l’espletamento di un segmento dell’iter di notifica (la spedizione della “raccomandata informativa”) del servizio reso da un operatore postale privato e che la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta potesse essere validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste. 2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che l’orientamento sulla questione principale si è consolidato tra il 2021 ed il 2022,per compensare quelle relative ai gradi di merito. P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna l’intimata al rimborso di quelle del presente giudizio, che liquida in € 1.875,00 per compensi, oltre