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Ordinanza — n. 14444/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax notice, declaring matter ceased due to prior payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14444/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal admissible but dismissed the substantive claims, ruling that the matter was already settled. The appellant argued the tax notice was invalid due to improper notification and lack of motivation, while the tax agency maintained the debt was extinguished. The court found the debt had been fully paid before the appeal was filed, thereby terminating the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 380 bis.1 c.p.c.: When a tax debt is proven to be extinguished prior to the filing of an appeal, the court must declare the subject matter of the dispute ceased, rendering further examination of procedural defects unnecessary.

Parole chiave

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tax debt extinguishment cessation of dispute tax collection appeal notification validity judicial motivation elenco dei contribuenti ricupero d'imposta esame degli atti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Con il primo deduce, ex art. 360, comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l’omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art 36, comma 2, n.
Art. 36, comma 2, n. 4 d. lgs. 546 del 1992
Con il primo deduce, ex art. 360, comma nn.
Art. 2719 cod. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Non si fa luogo alla pronuncia in ordine al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendone i presupposti.
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Con memoria ex art. 380 bis.1 cod.
art. 26 d.P.R. 602 del 1973
146 del 2016, nonché il disposto dell’art. 26 d.P.R.
art. 2719 cod. civ
art 112 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 146 del 2016
Indi, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 2016, nonché il disposto dell’art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5669/2022 R.G. proposto da LEONIC s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in BARANO D'ISCHIA VITTORIO EMANUELE 72, presso lo studio dell’avvocato DI MEGLIO GIORDANO (DMGGDN74S08A617P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della C.T.R. della CAMPANIA n. 6323/2021 depositata il 10/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere MAURA NARDIN FATTI DI CAUSA 1. La soc. Leonic s.r.l. impugna la sentenza della C.T.R. della Campania di accoglimento dell’appello formulato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli di annullamento della cartella esattoriale n. 0712018008519590200, relativa all’imposta di registro dovuta per la causa Leonardo Di Iorio e Maria Angela Miccoli contro Pantano s.r.l. Leonic s.a.s, Stefano Di Iorio e Giovanni Di Iorio.

2. La C.T.R., preliminarmente ha ritenuto ammissibile, ex art. 58 d. lgs. 546 del 1998, la produzione in appello della documentazione attestante l’intervenuta notifica della cartella esattoriale impugnata, in quanto rientrante nelle mere difese. Indi, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 2016, nonché il disposto dell’art. 26 d.P.R. 602 del 1973 ha considerato valida la notifica della cartella esattoriale a mezzo pec, rilevandone l’equipollenza con quella a mezzo di ufficiale giudiziario ed agente postale ed assolto l’onere probatorio relativo all’avvenuta notifica dell’avviso di liquidazione presupposto alla cartella, a fronte della produzione della fotocopia, avuto riguardo al disposto dell’art. 2719 cod. civ. e stante il mancato disconoscimento da parte del contribuente.

3. L’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso.

4. Con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. la parte ricorrente ha dato atto, in primo luogo, di avere appreso, in occasione dell’accesso alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in data 3 aprile 2023, che la cartella impugnata risultava essere stata saldata, in secondo luogo, di non avere ottenuto, nonostante la richiesta alla medesima Agenzia, documentazione in ordine al soggetto che aveva provveduto al pagamento, asseritamente non fornita per ragioni di privacy, salvo l’informazione che la somma era stata corrisposta da condebitore solidale con la c.d. rottamazione ter , nella pendenza del giudizio di primo grado. Fatta questa premessa chiede dichiararsi cessata la materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La soc. Leonic s.r.l. formula due motivi di ricorso, articolati in più profili.

2. Con il primo deduce, ex art. 360, comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ., l’omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell’art 36, comma 2, n. 4 d. lgs. 546 del 1992, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt.2719 cod. civ., 113, 214 e 215 cod. proc. civ. e 22, comma 5 d. lgs. 546 del 1992. Sostiene che a fronte del circostanziato disconoscimento, da parte della ricorrente, della conformità della copia all’originale dell’avviso di intimazione, dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui sarebbe stato notificato l’avviso di liquidazione, nonché della sottoscrizione del destinatario sull’avviso di ricevimento della medesima raccomandata, il giudice avrebbe dovuto ordinare l’esibizione degli originali, posto che la produzione delle copie, in luogo dell’originale, impone a chi le contesti solo l’onere di disconoscerle e non quella di proporre querela di falso.

3. Con il secondo motivo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su motivi ed eccezioni introdotte dalla ricorrente, in violazione dell’art 112 cod. proc. civ., in particolare in ordine alla decadenza dal potere impositivo ed in ordine alla nullità della notificazione, per difetto di attestazione di conformità di pubblico ufficiale autorizzato.

4. Va accolta la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere. Dall’allegato alla memoria di cui all’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., relativo ad interrogazione alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 3 aprile 2024, si evince infatti che la somma portata dalla cartella oggetto di impugnazione è stata integralmente pagata, con estinzione del debito tributario, in data antecedente alla proposizione dell’atto di appello.

5. Le spese di lite di questo giudizio di legittimità debbono essere poste a carico dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, da liquidarsi in euro 1875,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.

6. Non si fa luogo alla pronuncia in ordine al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendone i presupposti. P.Q.M Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro1875,00 oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso for