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Ordinanza — n. 14433/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses VAT fraud appeal, upholding Regional Commission's factual assessment of vehicle sales.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14433/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a Regional Tax Commission decision regarding alleged VAT fraud. The Regional Commission had partially accepted the taxpayer's claim, validating three vehicle sales while rejecting one based on evidence of fictitious transactions. The Court ruled that the Regional Commission correctly evaluated the documentary evidence and that its factual findings are not subject to review on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 71 d.P.R. 26.10.1972 n. 633: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or the assessment of presumptive evidence by the court of first instance, limiting its review to logical and legal correctness.

Parole chiave

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VAT fraud fictitious sales presumptive evidence tax appeal factual review Cassation procedure documentary proof contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 cod. civ.
Art. 2727 cod. civ.
Art. 2729 cod. civ.
Art. 71 d.P.R. 26.10.1972 n. 633
nonché, in via diretta e consequenziale, dell’art. 71 del d.P.R.
D.M. 24.12.1993
633 e del D.M. 24.12.1993 in relazione all’art.
Art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.
24.12.1993 in relazione all’art. 360, co.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La società contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
art. 71 d.P.R. n. 633/1972
Ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente ratione temporis, «le disposizioni degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. II, 23 aprile 2024, n. 10927
Cass., Sez. V, 22 novembre 2023, n. 32505
Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2017, n. 29404
Cass., Sez. VI, 7 aprile 2017, n. 9097
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28249/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro BULL CAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Battilega e Mario Romano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma Via Celimontana, 38; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, n.369/2019, depositata i l 22 febbraio 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – La Bull Car s.r.l. proponeva ricorso avverso l’avviso notificato il 27 dicembre 2013, relativo all’accertamento per l’ anno 2008 di maggiore IVA per euro 150.663,60, oltre a sanzioni e a interessi, basato sul processo verbale di constatazione della Guardia di finanza di Bologna del 30maggio 2012, in cui si ipotizzava la partecipazione della società a un ampio sistema di frode realizzato da diversi soggetti nazionali tramite la simulata cessione di autovetture a taluni operatori sanmarinesi - ritenuti soggetti fittiziamente interposti - al fin e di evadere l’IVA sulle dissimulate cessioni interne.Le contestazioni svolte dalla Guardia di finanza nei confronti d ella Bull Car s.r.l. , società esercente il commercio di autoveicoli e concessionaria di Lamborghini per Bologna e la Repubblica di San Marino, riguardavano quattro cessioni avvenute nei confronti di rivenditori sanmarinesi.

L’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La Commissione tributaria provinciale di Bologna accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo fittizia la sola cessione effettuata nei confronti di IBS Leasing s.p.a., mentre riconosceva come valide e realmente eseguite le altre tre vendite oggetto dell’accertamento. 2. – Avverso la sentenza ha interposto appello l’Agenzia delle entrate. La Bull Cars.r.l. non si è costituita. Con sentenza n. 369/2019 , depositata i l 22 febbraio 2019, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha rigettato l'appello. 3.

– L ’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La Bull Cars.r.l. si è costituita con controricorso. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La società contribuente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con l’ unico motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ . nonché, in via diretta e consequenziale, dell’art. 71 del d.P.R. 26.10.1972 n. 633 e del D.M. 24.12.1993 in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3 cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 633/1972, nel testo vigente ratione temporis, «le disposizioni degli artt. 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30-6-1930 e in quellodella Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati».La disciplina di dettaglio è contenuta neld.m. 24.12.1993.

Si evidenzia che nel ricorso in appello l’Ufficio avevaribadito i numerosi elementi indiziari dai quali emergeva sia la prova della simulazione di uscita dal territorio nazionale degli autoveicoli di cui si tratta che della consapevolezza di Bull Car s.r.l. della vera destinazione degli stessi.In particolare, dopo aver esposto le circostanze di fatto in ordine all’esistenza di un articolato sistema di frode all’IVA, nel quale si inserivano le cessioni in esame, l’Ufficio ha dedotto, in linea generale, «come per tutte le cessioni di cui si tratta la parte non avesse provveduto a conservare i contratti redatti con gli acquirenti al momento della prenotazione del veicolo».

Nel motivo vengono richiamate le deduzioni concernenti la vendita agli operatori Rent World s.r.l. , Prestige S.A., Kar Motors s.r.l. , oggetto del contendere. La sentenza della Commissione tributaria regionale sarebbe stata emessa in aperta violazione delle norme in materia di valutazione della prova presuntiva, avendo del tutto pretermesso la valutazione analitica e unitaria degli elementi presuntivi addotti dall’Ufficio circa l’insussistenza dei presupposti fattuali di applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633/1972, recependo acriticamente le argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo. 1.1.

–Il motivo è inammissibile. La CTR ha accertato che le operazioni erano state regolarmente eseguite alla luce delle fatture del DDT, idoneo a dimostrare l’avvenuto trasferimento dei veicol i (con riguardo alle operazioni nei confronti deglioperatori Rent World s.r.l., Prestige S.A., Kar Motors s.r.l. ) nel territorio di San Marino, escludendo, alla luce degli elementi di causa, che il transito del confine fosse stato solo simulato. In tale prospettiva, in particolare, ha ritenuto non decisiva la circostanza che nel periodo successivo il bene fosse stato rivenduto a soggetti italiani, mancando ogni riscontro che di tale fatto –successivo –la parte ne avesse preventiva conoscenza.

In altri termini, la CTR ha operato un preciso accertamento in fatto, in sé non sindacabile, sulla effettività e regolarità dell’operazione. Né si può ritenere che la sentenza sia viziata sul piano del ragionamento presuntivo avendo il giudice di merito valutato i singoli elementi dedotti dall’Ufficio, escludendone, con una valutazione di sintesi, l’idoneità a fondare la legittimità della ripresa. Ne deriva che la doglianza mira, in realtà, a porre in discussione, contrapponendone uno difforme e in vista di una inammissibile rivalutazione dei fatti, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili e in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ( Cass., Sez.

II , 23 aprile 2024 , n. 10927 ; Cass., Sez. V, 22novembre 2023 , n. 32505 ; Cass. , Sez. VI - 5, 7 dicembre 2017 , n. 29404; Cass.,Sez. VI- 5, 7 aprile 2017 , n. 9097 ) . 2. –Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.600,00per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi e al rimborso spese generali (15%) e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nell