Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14427/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute settled by out-of-court conciliation agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14427/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a conciliation agreement signed by the taxpayer and the Revenue Agency. Although the taxpayer had previously filed a cassation appeal against a regional court decision confirming VAT assessments for fictitious invoices, both parties subsequently deposited a copy of their settlement agreement. The court ruled that the joint request for process extinction based on this agreement must be accepted, thereby terminating the proceedings due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 48, comma 4-bis, del d.lgs. n. 546/1992; When parties to a tax dispute sign a conciliation agreement, the court must declare the process extinguished upon their joint request, as the subject matter of the dispute ceases to exist.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction out-of-court conciliation VAT assessment dispute cessation of subject matter revenue agency agreement process termination taxpayer settlement industria automobilistica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 48, comma 4-bis, del d.lgs. n. 546/1992
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18170/2024R.G. proposto da GI GI AUTO S.N.C. DI GARAVELLI ENRICO C., in persona del legale rappresentante pro tempore, BROGNARA MARISA, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall’Avv. Maria Teresa Cesareo e dall’Avv. Fabio Bonofiglio, con domicilio eletto agli indirizzi PEC mariateresa.cesareo@avvocaticosenza.it e avv.fabiobonofiglio@pec.giuffre.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Lombardia n. 3115 / 2 /20 2 2 depositata in data 20 / 7 /20 2 2 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della Commissione Tributaria Regionale del la Lombardia n.3115/2/2022 depositata in data 20 / 7 /20 22 veniva riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n.51/5/2010. Nellasentenza impugnata si legge che c on due avvisi di accertamento relativiad IVA 2003 e 2004 l’Agenzia delle Entrate rettifica va a carico della società GI GI Auto s.n.c. di Garavelli Enrico C, le corrispondenti dichiarazioni IVA per l’utilizzo di fatture fittizie soggettivamente inesistenti, recuperando, come indebita detrazione, per l’anno 2003, l’IVA assolta sull’acquisto di n. 3 autovetture, risultantedalle fatture emesse dalla società Viacar S .r.l. e, per l’anno 2004,l’IVA assolta sul complessivo acquisto di ulteriori autovetture.

Ilgiudice di prime cure , previa riunione dei procedimenti , acco glieva i ricorsi annullando gli accertamenti impugnati , decisione riformata in appellocon conferma de gli avvisi di accertamento. Avverso la sentenza dellaCTR la società GI GI Auto propo neva ricorso per c assazione e laCorte, con o rdinanza n. 30913/19 , cassa va la sentenza impugnata con rinvio; il giudice della fase rescissoria, riformando la sentenza di primogrado, confermava gli avvisi di accertamento . Avversola sentenza propone ricorso per cassazione la società , affidato a tre motiv i ; la società ha quindi depositato in data 24.9.2024 un accordoconciliativo fuori udienza.

L’Agenzia delle Entrate si è da ultimo costituita con controricorso depositato il 30.9.2024 confermando la definizionedella lite . Consideratoche: Siala società, sia l ’Agenzia delle Entrate ha nno depositato in giudizio copiadell’accordo conciliativo fuori udienza sottoscritto dalle parti. Inoltre,l’Agenzia ha concluso il controricorso c hiedendo la declaratoria di estinzione del processo per intervenuta conciliazione ex art.48 , comma4-bis, del d.lgs. n.546/1992 , confermando così l’estinzione del processoper cessazione della materia del contendere.

L’istanza congiunta va senz’altro accolta e le spese di lite devono esserecompensate, essendo tale la volontà delle parti . P.Q.M La Corte: dichiara estinto il processo per cessazione della materi