Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14423/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to settlement reached outside court proceedings under Art. 48 D.Lgs. 546/1992.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14423/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the proceedings extinguished after the Tax Agency filed a request for cessation of the dispute based on an out-of-court settlement. The Agency argued that a conciliatory agreement was reached regarding the VAT assessment and debt reduction under the insolvency composition accord. Consequently, the court ruled that no further judicial measures are necessary as the parties have resolved the matter.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 48 del d.lgs. n. 546/1992; When a tax dispute is resolved by an out-of-court conciliation agreement filed with the court, the proceedings are extinguished without further adjudication.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax settlement out of court conciliation proceedings extinguishment VAT assessment annulment insolvency composition accord ricupero d'imposta sottrazione dell'iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 48 del d.lgs. n. 546/1992
l. n. 3/2012
n.546/1992, con estensione al credito erarialeresiduo in contestazione delle percentuali di riduzione applicate in occasione dell’Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato dal Tribunale di Milano, sezione fallimentare(R.G.n.1/2020), ai sensi della l. n. 3/2012.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16422/2024R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro DE CICCO WALTER;AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; –intimati – avversola sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 1117 /20 2 4 depositata in data 19 / 4 /20 2 4 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori.

Rilevatoche: Consentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del la Lombardian.1117/2024 depositata in data 19 / 4 /20 24 veniva rigettato l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.166/1/2023 con la quale era stato accolto il ricorso introduttivo di WalterDe Cicco avente ad oggetto la cartella di pagamento IVA 2019 . Ilgiudice di prime cure , previo rigetto della richiesta di estensione del contraddittorioall’Agenzia delle Entrate, annullava l’atto impugnato.

In appello si costituiva volontariamente l’Agenzia delle Entrate e l a Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia Entrate – Riscossione, confermando l’annullamentodella cartella di pagamento impugnata. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , affidato ad un unico motivo. Il contribuente e l’agente dellariscossione sono rimast i intimat i . Consideratoche: L’Agenzia delle Entrate ha depositato in data 3.9.2024 istanza di cessazionedella materia del contendere per intervenuta conciliazione fuoriudienza ex art.48 del d.lgs. n.546/1992, con estensione al credito erarialeresiduo in contestazione delle percentuali di riduzione applicate in occasione dell’Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento omologato dal Tribunale di Milano, sezione fallimentare(R.G.n.1/2020), ai sensi della l. n. 3/2012.

Inoltre, è stata prodotta in allegato anche la relativa proposta di accordo conciliativo redattadall’Agenzia delle Entrate , e la nota di deposito chiarisce che l’accordoè stato concluso. L’istanza va senz’altro accolta e nessun provvedimento dev’essere adottato sulle spese di lite, in assenza di formale costituzione in giudiziodel contribuente e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione . P.Q.M La Corte: dichiara estinto il processo p