Italian Supreme Court declares tax appeal notification null due to improper service and remands case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the notification of the tax appeal null and remanded the case for a new service attempt. The lower court had accepted the appeal sent to the company's seat and the legal representative's residence, ignoring the specific domicile elected for the first instance trial. The court ruled that without proper service to the elected domicile or the constituted lawyer, the appeal was invalid, necessitating a fresh notification procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 330, comma 1; Art. 170; Art. 291 c.p.c.: When a party has not declared residence or elected domicile, and notification to the seat or representative fails, the appeal must be served personally at the elected domicile; failure to do so renders the notification null.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12376/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro D’AMBROGIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentate; –intimata – avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n. 3535 / 29 /20 22 depositata in data 22 / 12 /20 22 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 202 5 dalconsigliere Pierpaolo Gori.
Rilevatoche: Consentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Puglia,n.3535/29/2022 depositata in data 22/12/2022 veniva accolto l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 1341 / 3 /201 6 con la quale veniva parzialmente accolto il ricorso introduttivo avente ad oggettol’atto di recupero del credito IVA della società D’Ambrogio S.r.l. in liquidazione relativo agli ann i di imposta 200 6 - 7 , oltre interessi e sanzioniex art.27, comma 18, d.l. n.185/2008 , per contestata indebita compensazione.
Ilgiudice di prime cure confermava la debenza dell’IVA facendo venir menogli interessi e le sanzioni irrogate. Nel giudizio d’appello la società non si costituiva e la CTR stabiliva che, contrariamente alle sanzioni, gliinteressi richiesti con l’atto di recupero erano dovuti. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia, affidatoad un unico motivo. L a società contribuente è rimast a intimat a . Consideratoche: Ai sensi dell’art.330, comma 1, cod. proc. civ., s e nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazionedeve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti , si notifica, ai sensi dell'articolo 170 del codice , presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
Inoltre, continua il terzo comma, quando manca la dichiarazione di residenzao l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguentidel codice . Nellafattispecie, la notifica del ricorso è stata indirizzata direttamente allasede della società, rimasta contumace in appello, e alla residenza dellegale rappresentante, ma non al domicilio eletto per il giudizio in primogrado che, si apprende dalla intestazione della sentenza, è stato FusaroDomenico, con domicilio in viale Virgilio n.113 , Taranto.
Orbene,da un lato la notifica la notifica a D’Ambrogio Giuseppe non è stataa lui indirizzata , si legge nell’avviso di ricevimento e nella stessa accettazione della raccomandata, n.q. di legale rappresentante della societàe, dall’altro, la notifica presso la sede legale della società non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario e non risulta esserestata adottata la procedura dell’art.143 c od. p roc. c iv . . La notifica va conclusivamente dichiarata nulla, in difetto di costituzionedella parte, e dev ’ esserne disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. .
La ricorrente , in tale adempimento, verificheràanche la procura rilasciata dalla società in primo grado, per controllare se sia stata espressamente conferita per tutti i gradi di giudizio al difensore domiciliatario in primo grado o se l'elezione di domiciliocontenuta nella procura spieghi i suoi effetti solo per il grado digiudizio per il quale ̀ stata conferita (Cass. n. 11485 del 2018 ; Cass.n.16952 del 2006; Cass. n. 6947 del 1995; Cass. n. 4780 del 1989), in quanto , nel primo caso , il rinnovo della notifica del ricorso per cassazioneva compiuto al domicilio eletto .
P.Q.M La Corte: dichiara la nullità della notifica del ricorsoper cassazione nei confronti della contribuente e rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando termine di 120 g