Italian Court dismisses revocation appeal due to procedural delay and lack of independent error in Cassation judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible due to a procedural violation regarding the late submission of a document and the absence of an independent error in the Cassation judgment. The appellant argued that the Court incorrectly assumed his status as a shareholder of a dissolved company, but the Court found this error stemmed from the second-instance court's assessment of facts rather than the Cassation's own review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The revocation remedy requires an independent error in the Cassation judgment regarding the internal acts of the case; errors derived from the second-instance court's factual findings or documents not examined by the Cassation do not constitute a valid ground for revocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22850/2024 R.G. ANTONIO CAPEZZUTI rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. Vittorio Sellitti in atti con domicilio eletto in Roma alla Via Savoia n.33 presso l’avv. Giuseppe Vescuso (PEC: vittoriosellitti66@avvocatinapoli.legalmail.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del D irettore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - per la revocazione della ordinanza di questa Corte di cassazione n. 6772 depositata in data 13/03/2024;
Oggetto: giudizio di revocazione Cons. Est. Roberto Succio Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Roberto Succio in data 11/04/2025; Rilevato che: - Capezzuti Antonio impugnava l’avviso di accertamento n. TF503AE06246 relativo alla posizione fiscale della MEIC s.r.l. in liquidazione per l'anno d'imposta 2009, emesso dalla Direzione Provinciale II di Napoli, ufficio controlli, di complessivi euro 131.710,00, di cui euro 6.600,00 per IRES, euro 1.157,00 per IRAP, euro 47.838,00 per IVA, euro 8.357,00 per interessi, euro 67.745,00 per sanzioni; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - la CTR accoglieva l’impugnazione; - ricorreva a questa Corte il contribuente; - con la ordinanza revocanda, questa Corte, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci – oltre al contribuente- della MEIC s.r.l., estinta per cancellazione dal registro imprese, dichiarava la nullità dell’intero giudizio, cassava la pronuncia impugnata rinviando la causa al giudice di primo grado di Napoli; - ricorre quindi per la revocazione della ridetta sentenza Antonio Capezzuti con atto affidato a un solo motivo di doglianza; - l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso .
Considerato che: - va preliminarmente dichiarata inammissibile la memoria depositata dal ricorrente, in quanto versata in atti il 4 aprile 2025, quindi senza rispettare il termine di dieci giorni ex lege prescritto; - venendo ora al motivo di gravame, rileva il Collegio che l’unica censura dedotta in via rescindente si incentra sulla sussistenza Cons. Est. Roberto Succio dell’errore revocatorio consistente nella erronea supposizione da parte di questa Corte della qualità di socio della MEIC s.r.l. in capo ad Antonio Capezzuti al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese; - il motivo è inammissibile; - la censura proposta prende le mosse dal contenuto della visura camerale depositata in primo grado, dalla quale risulterebbe l’estraneità alla compagine sociale del Capezzuti; - va in primo luogo ribadito che l'impugnazione per revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; e l’errore presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa (tra le più recenti, Cass. n. 730/23).
Gli atti interni sono difatti quelli che questa Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, per cui non ha natura di vizio revocatorio l’errore che sia stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o si sarebbero dovuti esaminare (tra le ultime, Cass., sez. un., n. 165/23). L’errore deve quindi avere carattere autonomo, nel senso che deve incidere esclusivamente sulla sentenza (o ordinanza) di legittimità (Cass. 35672/23;
Cass. n. 21482/24); - nel caso in esame, invece, la circostanza oggetto dell’asserito errore posta a base della decisione di questa Corte emerge dalla sentenza di secondo grado, ove la CTR attribuisce al Capezzuti non solo la qualifica di autore della violazione (che si Cons. Est. Roberto Succio evince dall’atto di accertamento come dal ricorso in primo grado) ma anche quella di “successore della società estinta” ex art. 2495 c.c.: si legge d’altronde nella narrativa della sentenza d’appello che “Con ricorso del 16.5.2014 il Sig. Capezzuti Antonio ha proposto opposizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-D.P. II di Napoli avverso l’avviso di accertamento n. TF503AE06246/2013, notificatogli il 19.12.13, quale socio ed amministratore della società MEIC s.r.l. posta in liquidazione il 10.1.11 e cancellata dal registro delle imprese il 30.12.11, in relazione all’anno d’imposta 2009”; - pertanto, l’insussistenza della qualità sociale non emerge dagli atti del giudizio di legittimità, poiché – al contrario – questi è indicato (anche) quale socio nella sentenza di merito, con ciò dimostrandosi l’insorgenza dell’errore in argomento la cui essenzialità, semmai, potrebbe configurarsi con riferimento al giudizio di merito definito con la pronuncia della CTR; d’altronde l’indice degli atti contenuto nel fascicolo di parte del giudizio di legittimità, contenuto nell’allegato sub 2 al ricorso per revocazione, non enumera la visura camerale; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.800,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Cons. Est. Roberto Succio pari a quello dovuto per il ric