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Decreto — n. 14373/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses customs agency appeal as tax proceeding extinguished due to lack of simplified payment request.

Numero d'incarto Decreto — n. 14373/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the proceeding extinguished because the Customs Agency failed to submit the required denial of the simplified payment request. Although the Agency argued for the appeal's continuation, the court noted the absence of this specific document mandated by the 2022 tax law. Consequently, the process terminated automatically, leaving any advanced costs with the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198, L. n. 197/2022; Art. 1, comma 200, L. n. 197/2022: The tax proceeding extinguishes automatically if the authority fails to file the denial of the simplified payment request within the statutory timeframe.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified payment request customs agency appeal procedural default L. 197/2022 provisions assistenza amministrativa fiscale internazionale obbligo doganale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, L. n. 197/2022
668/ 03/ 2021 depositata il 14/05/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
668/ 03/ 2021 depositata il 14/05/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 200, L. n. 197/2022
668/ 03/ 2021 depositata il 14/05/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
668/ 03/ 2021 depositata il 14/05/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28173/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro SADAM S.P.A., rappresentata e difesa d a ll’avvocato ZAPPALA' ANDREA unitamente all'avvocato NAPOLITANO ILARIA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 668/ 03/ 2021 depositata il 14/05/2021, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/05/2025 La Presid