Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. Humanitas Mirasole S.P.A. had not responded to the court's proposal for judgment definition, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the proceedings were terminated and procedural costs were offset between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19615/2024 R.G. proposto da: HUMANITAS MIRASOLE S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO (FRNGLL64T29F537J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SURACI ROSSELLA (SRCRSL78M55H224C) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.406/2024 depositata il 06/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 19615/2024 Numero sezionale 1439/2025 Numero di raccolta generale 14365/2025 Data pubblicazione 29/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate atteso il recente consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 27/05/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 19615/2024 Numero sezionale 1439/2025 Numero di raccolta generale 14365/2025 Data pubblicazione 29/05/2025