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Ordinanza Interlocutoria — n. 14353/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court stays tax appeal review pending Supreme Court ruling on criminal acquittal tax effects.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14353/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax authority's appeal admissible but stayed the proceedings pending a ruling from the Supreme Court on the tax consequences of a criminal acquittal. The tax administration argued that gambling winnings collected by the taxpayer should be taxed despite the regional court's dismissal of the appeal on tardiness grounds. The court noted the taxpayer's subsequent criminal acquittal and determined that the final tax liability depends on the Supreme Court's interpretation of how such acquittals affect tax obligations.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 1 TUIR; Art. 4 comma 4-bis L. 40/1989: When a criminal acquittal is obtained, the tax authority must suspend proceedings regarding the tax liability arising from the acquitted conduct pending a ruling from the Supreme Court on the binding effect of the acquittal on tax obligations.

Parole chiave

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criminal acquittal tax effect Supreme Court stay of proceedings taxable gambling winnings fiscal consequences of acquittal TUIR tax liability reddito da lotterie, giochi e scommesse tassa sulle case da gioco riscossione di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 1 TUIR
Ferme restando le ulteriori questioni sottoposte alla cognizione di questa Corte, poiché a fondamento della pretesa erariale risulta il riscontro della mancata imputazione a reddito dei proventi da fatto costituente reato ai sensi dell’art. 6, comma 1, delTUIR – in relazione all’illecito penale di cui all’art.
Art. 4 comma 4-bis L. 40/1989
6, comma 1, delTUIR – in relazione all’illecito penale di cui all’art. 4, comma 4-bis, della l.
Art. 155 cod. proc. civ.
Art. 327 cod. proc. civ.
Art. 38 d.lgs. n. 546/1992
e dell’art. 38 del d.lgs.
Art. 14 comma 4-bis L. 537/1993
Art. 2697 cod. civ.
Art. 330 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la controricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 330 cod.
art. 330 cod. proc. civ
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la controricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 330 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 5714/2025 della Corte di Cassazione
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 6033 / 20 20 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI, N. 12; -ricorrente - contro DE SANTIS MARZIA, rappresentatae difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. RENATO SCROCCA , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Valeria Di Duca in ROMA, VIA IVANOE BONOMI N. 32; -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 9482/2018 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 31 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere Francesco Cortesi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, cheha concluso per l’accoglimento del ricorso. Rilevato che:

1. L’amministrazione finanziaria notificò a Marzia De Santis, titolare dell’omonima impresa individuale, un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione ricavi non contabilizzati per complessivi € 72.862,00. L’atto impositivo, relativo ad Irap e Irpef per l’anno 2012,traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza all’esito di un’indagine, dalla quale era emerso che la contribuente, nell’ambito della propria attività di gestione di un centro di scommesse autorizzate, aveva raccolto giocate relative a scommesse gestite da un bookmaker esteronon autorizzato.

Al riguardo, infatti, l’art.1, comma 66, lett. a), della l. n. 220/2010 stabilisce che, ferma restando l’illiceità della condotta, l’imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta anche se la raccolta del gioco sia avvenuta in assenza della concessione rilasciata dai Monopoli di Stato. La contribuente impugnò l’avviso innanzi alla C.T.P. di Viterbo, la quale accolse parzialmente il ricorso, osservando che andavano imputati a reddito i proventi delle scommesse raccolte al netto di quelle riversate al bookmaker e che non potevano essere portati in detrazione i costi sostenuti per la produzione di tali proventi.

2. La sentenza della C.T.P. fu oggetto di appello principale dell’Erario e di appello incidentale della contribuente. Con la sentenza indicata in epigrafe, la C.T.R. del Lazio, dichiarato il gravame principale inammissibile per tardività, accolse invece l’appello della De Santis, rilevando che l’unico reddito imponibile della contribuente fosse quello costituito dai compensi percetti per l’attività prestata; le giocate raccolte, infatti, non potevano essere accluse al reddito, perché la contribuente ne aveva avuto la disponibilità solo temporaneamente, in nome e per conto dell’allibratore estero.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi. La contribuente ha depositato controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte. Le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 155 e 327 cod. proc. civ. e dell’art. 38 del d.lgs. n. 546/1992. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile per tardività il suo appello principale, osservando che, invece, il termine per proporre impugnazione non era ancora perento.

2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993 e 2697 cod. civ. Secondo l’amministrazione, i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere indistintamente deducibili le somme indicate dalla contribuente quali vincite distribuite, senza onerarla della prova del relativo quantum.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la controricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 330 cod. proc. civ., assumendo che i giudici regionali, nel dichiarare inammissibile l’appello erariale, avrebbero dovuto rilevarne non già la tardività, bensì la nullità della relativa notificazione, in quanto effettuata a lei personalmente anziché presso il domicilio eletto.

4. In via preliminare va osservato che la controricorrente, con la memoria integrativa depositata il 23aprile 2025, ha dato atto della propria assoluzione in sede penale, verificatasi medio tempore per effetto della sentenza n. 211/2024 del Tribunale di Civitavecchia (ritualmente depositata), passata in giudicato (come da relativa attestazione del competente cancelliere). Ferme restando le ulteriori questioni sottoposte alla cognizione di questa Corte, poiché a fondamento della pretesa erariale risulta il riscontro della mancata imputazione a reddito dei proventi da fatto costituente reato ai sensi dell’art. 6, comma 1, delTUIR – in relazione all’illecito penale di cui all’art. 4, comma 4-bis, della l. n. 40/1989 (oggetto della pronunzia assolutoria), e richiamato il contenuto dell’ordinanza n. 5714/2025 di questa Corte, che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza attinente al vincolo derivante dagli effetti, ai fini fiscali, della sentenza penale definitiva di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula "perché il fatto non sussiste", il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo r