Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on tax effects of criminal acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new hearing date rather than issuing a final judgment. The tax administration argued that the Regional Court erred by not requiring proof of the exact amount of winnings distributed, while the taxpayer claimed these funds were merely temporary and destined for foreign payouts. The Court noted the taxpayer's subsequent criminal acquittal but determined that the specific fiscal issue regarding the taxability of proceeds from a non-existent crime requires a unified interpretation from the Supreme Court's Plenary Section before the lower courts can proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 6, comma 1 TUIR; Art. 4, comma 4-bis l. 40/1989: When a criminal acquittal based on the non-existence of the fact creates uncertainty regarding the taxability of proceeds, the Court of Cassation must remand the case to the Plenary Section for a binding ruling on the fiscal effects of such an acquittal before lower courts can adjudicate the tax dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 26009 / 20 20 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI, N. 12; -ricorrente - contro DE SANTIS MARZIA, rappresentatae difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. RENATO SCROCCA , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Valeria Di Duca in ROMA, VIA IVANOE BONOMI N. 32; -controricorrente- avverso la sentenza n. 171/20 20 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 13 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere Francesco Cortesi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, cheha concluso per l’accoglimento del ricorso. Rilevato che:
1. l’8 maggio 2015 l’amministrazione finanziaria notificò a Marzia De Santis, titolare dell’omonima impresa individuale, un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione ricavi non contabilizzati per complessivi € 29.937,00. L’atto impositivo, relativo ad Irap e Irpef per l’anno di imposta 2011,traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza all’esito di un’indagine, dalla quale era emerso che la contribuente, nell’ambito della propria attività di gestione di un centro di scommesse autorizzate, aveva raccolto giocate relative a scommesse gestite da un bookmaker esteronon autorizzato. Al riguardo, infatti, l’art. 66, comma 1, lett. a), della l. n. 220/2010 stabilisce che, ferma restando l’illiceità della condotta, l’imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta anche se la raccolta del gioco sia avvenuta in assenza della concessione rilasciata dai Monopoli di Stato. La contribuente impugnò l’avviso innanzi alla C.T.P. di Viterbo, che rigettòil ricorso.
2. Il successivo appello della contribuente fu accolto dalla C.T.R. del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe. I giudici regionali rilevarono che la temporanea disponibilità delle somme in capo alla contribuente, per effetto degli accordi intercorsi con il bookmaker estero, era destinata al pagamento delle vincite e, per differenza, al riversamento in favore della società estera, sì da non poter configurare un reddito imponibile.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte. Le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione deduce – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 4-bis, della l. n. 537/1993 e 2697 cod. civ. Secondo l’amministrazione, i giudici d’appello avrebbero errato nel ritenere indistintamente deducibili le somme indicate dalla contribuente quali vincite distribuite, senza onerarla della prova del relativo quantum.
2. In via preliminare va osservato che la controricorrente, con la memoria integrativa depositata il 23aprile 2025, ha dato atto della propria assoluzione in sede penale, verificatasi medio tempore per effetto della sentenza n. 211/2024 del Tribunale di Civitavecchia (ritualmente depositata), passata in giudicato (come da relativa attestazione del competente cancelliere). Ferme restando le ulteriori questioni sottoposte alla cognizione di questa Corte, poiché a fondamento della pretesa erariale risulta il riscontro della mancata imputazione a reddito dei proventi da fatto costituente reato ai sensi dell’art. 6, comma 1, delTUIR – in relazione all’illecito penale di cui all’art. 4, comma 4-bis, della l. n. 40/1989 (oggetto della pronunzia assolutoria), e richiamato il contenuto dell’ordinanza n. 5714/2025 di questa Corte, che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza attinente al vincolo derivante dagli effetti, ai fini fiscali, della sentenza penale definitiva di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula "perché il fatto non sussiste", il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte.
P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso