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Ordinanza Interlocutoria — n. 14326/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on tax effects of acquittal for non-existent crime.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14326/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to await a ruling from the Supreme Court on the tax implications of a criminal acquittal. The taxpayer argued that the tax authority failed to properly assess her actual income and ignored her recent acquittal for a crime where the act was deemed non-existent. The Court recognized the relevance of the acquittal but determined that the specific fiscal question regarding the tax liability must be resolved by the Supreme Court before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.lgs. 546/1992; Art. 360, c.p.c.: When a criminal acquittal based on the non-existence of the crime creates a pending question of law regarding the tax effects of that acquittal, the case must be remitted to the Supreme Court for a preliminary ruling before the lower court can continue the fiscal proceedings.

Parole chiave

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tax acquittal effects non-existent crime fiscal liability remittal to Supreme Court taxable income assessment giochi d'azzardo con poste di denaro tassa sulle case da gioco reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 66, comma 1, lett. a), della l. n. 220/2010
Al riguardo, infatti, l’art. 66, comma 1, lett. a), della l. n. 220/2010 stabilisce che, ferma restando l’illiceità della condotta, l’imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta anche se la raccolta del gioco sia avvenuta in assenza della concessione rilasciata dai Monopoli di Stato.
Art. 36 d.lgs. 546/1992
Con il primo motivo, la ricorrente denunzia «v iolazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per nullità della decisione per omessa e/o apparente motivazione».
Art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Art. 6, comma 1, del TUIR
Al riguardo, infatti, l’art. 66, comma 1, lett.
Art. 4, comma 4-bis, della l. n. 40/1989
6, comma 1, delTUIR – in relazione all’illecito penale di cui all’art. 4, comma 4-bis, della l. n. 40/1989 (oggetto della pronuncia assolutoria), e richiamato il contenuto dell’ordinanza n.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Con il primo motivo, la ricorrente denunzia «v iolazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per nullità della decisione per omessa e/o apparente motivazione».

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 5714/2025 della Corte di Cassazione
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 27916 / 20 20 , propost o da: DE SANTIS MARZIA, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. RENATO SCROCCA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Valeria Di Duca in ROMA, VIA IVANOE BONOMI N. 32; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI, N. 12; -controricorrente- avverso la sentenza n. 280 /20 20 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 17 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal consigliere Francesco Cortesi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, cheha chiesto il rigetto del ricorso . Rilevato che:

1. L’amministrazione finanziaria notificò a Marzia De Santis, titolare dell’omonima impresa individuale, un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione ricavi non contabilizzati per complessivi € 127.825,00. L’atto impositivo, relativo ad Irap e Irpef per l’anno 2014,traeva origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza all’esito di un’indagine, dalla quale era emerso che la contribuente, nell’ambito della propria attività di gestione di un centro di scommesse autorizzate, aveva raccolto giocate relative a scommesse gestite da un bookmaker esteronon autorizzato. Al riguardo, infatti, l’art. 66, comma 1, lett. a), della l. n. 220/2010 stabilisce che, ferma restando l’illiceità della condotta, l’imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta anche se la raccolta del gioco sia avvenuta in assenza della concessione rilasciata dai Monopoli di Stato. La contribuente impugnò l’avviso innanzi alla C.T.P. di Viterbo, che rigettò il ricorso.

2. Il successivo appellodella contribuente fu ugualmente respinto con la sentenza indicata in epigrafe dalla C.T.R. del Lazio. Quest’ultima rilevò che il gestore delle scommesse è soggetto passivo di imposta anche per l’ipotesi nella quale la raccolta del gioco venga effettuata per conto terzi.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuentesulla base di due motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte. Le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia «v iolazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per nullità della decisione per omessa e/o apparente motivazione». Al riguardo, assume che la sentenza impugnata avrebbe preso in considerazione il solo «ambito di operatività – applicabilità» dell’imposta unica sulle scommesse, senza entrare nel merito dell’effettivo incremento patrimoniale, né del concetto di ricavi e costi ed omettendo di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento.

2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Mancata valutazione delle prove fornite», la ricorrente rappresenta che la C . T . R . avrebbe omesso di considerare i reali ricavi da lei ottenuti , frutto della provvigione riconosciutale, essendosi limitata a far coincidere la base imponibile con le somme acquisite a titolo di giocatea fini di scommessa.

3. In via preliminare va osservato che la ricorrente, con la memoria integrativa depositata il 24 aprile 2025, ha dato atto della propria assoluzione in sede penale, verificatasi medio tempore per effetto della sentenza n. 211/2024 del Tribunale di Civitavecchia ( ritualmente depositata), passata in giudicato (come da attestazione del competente cancelliere). Ferme restando le ulteriori questioni sottoposte alla cognizione di questa Corte, poiché a fondamento della pretesa erariale risulta il riscontro della mancata imputazione a reddito dei proventi da fatto costituente reato ai sensi dell’art. 6, comma 1, delTUIR – in relazione all’illecito penale di cui all’art. 4, comma 4-bis, della l. n. 40/1989 (oggetto della pronuncia assolutoria), e richiamato il contenuto dell’ordinanza n. 5714/2025 di questa Corte, che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza attinente al vincolo derivante dagli effetti, ai fini fiscali, della sentenza penale definitiva di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula "perché il fatto non sussiste", il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ru