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Decreto — n. 14323/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14323/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14323/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21970/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- nei confronti di: ILFC IRELAND LIMITED, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA MONTE CITORIO 115 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLINO CARLO FELICE (GMPCLF69P13H501S) che la rappresenta e difende -controricorrente con ricorso incidentale condizionato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.1962/2024 depositata il 25/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti il 28.2.2025;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14323/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 21970/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- nei confronti di: ILFC IRELAND LIMITED, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA MONTE CITORIO 115 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLINO CARLO FELICE (GMPCLF69P13H501S) che la rappresenta e difende -controricorrente con ricorso incidentale condizionato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.1962/2024 depositata il 25/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti il 28.2.2025;

Parole chiave

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spese di difesa difesa penale indennizzo del difensore d'ufficio ripetibili obbligo di ridurre il danno anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21970/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- nei confronti di: ILFC IRELAND LIMITED, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA MONTE CITORIO 115 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato GIAMPAOLINO CARLO FELICE (GMPCLF69P13H501S) che la rappresenta e difende -controricorrente con ricorso incidentale condizionato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.1962/2024 depositata il 25/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti il 28.2.2025;

Numero registro generale 21970/2024 Numero sezionale 1436/2025 Numero di raccolta generale 14323/2025 Data pubblicazione 29/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; rilevato che non sussistono i presupposti ex art. 96 co. 3^ cpc;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 17/05/2025 Il Presidente Giacomo Maria Stalla Numero registro generale 21970/2024 Numero sezionale 1436/2025 Numero di raccolta generale 14323/2025 Data pubblicazione 29/05/2025