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Decreto — n. 14302/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14302/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14302/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 14163/2024 Numero sezionale 1434/2025 Numero di raccolta generale 14302/2025 Data pubblicazione 29/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla debba statuirsi sulle spese, atteso il difetto di attività processuale della parte pubblica;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14302/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla debba statuirsi sulle spese, atteso il difetto di attività processuale della parte pubblica;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria procedimenti e rimedi accessori vizio di procedura inattività processuale omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla debba statuirsi sulle spese, atteso il difetto di attività processuale della parte pubblica;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14163/2024 R.G. proposto da: LE ERBE DELLA SALUTE DITTA INDIVIDUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL GESU 62, presso lo studio dell’avvocato RAGNO LUIGI (RGNLGU62A02F158C) rappresentato e difeso dall'avvocato CECCIO GIANFILIPPO (CCCGFL69L12G234V) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA -intimate- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.10109/2023 depositata il 07/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 14163/2024 Numero sezionale 1434/2025 Numero di raccolta generale 14302/2025 Data pubblicazione 29/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla debba statuirsi sulle spese, atteso il difetto di attività processuale della parte pubblica;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 14163/2024 Numero sezionale 1434/2025 Numero di raccolta generale 14302/2025 Data pubblicazione 29/05/2025