Decreto — n. 14295/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9649/2023 R.G. proposto da: LUONGO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA DELL'INDIPENDENZA N. 20 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) che lo rappresenta e difende, e dunque domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimata AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’Emilia Romagna- BOLOGNA n.1199/2022 depositata il 18/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14295/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 9649/2023 Numero sezionale 1433/2025 Numero di raccolta generale 14295/2025 Data pubblicazione 29/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., nulla è statuirsi sulle spese in difetto di attività processuale delle parti pubbliche.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9649/2023 R.G. proposto da: LUONGO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA DELL'INDIPENDENZA N. 20 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) che lo rappresenta e difende, e dunque domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimata AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’Emilia Romagna- BOLOGNA n.1199/2022 depositata il 18/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 9649/2023 Numero sezionale 1433/2025 Numero di raccolta generale 14295/2025 Data pubblicazione 29/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., nulla è statuirsi sulle spese in difetto di attività processuale delle parti pubbliche.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 9649/2023 Numero sezionale 1433/2025 Numero di raccolta generale 14295/2025 Data pubblicazione 29/05/2025