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Ordinanza — n. 14256/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring case extinguished due to parties' settlement agreement on TARI debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14256/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant and the municipality reached a settlement agreement covering all outstanding TARI debts from 2014 to 2020. The appellant formally renounced the appeal under Article 391 of the Code of Civil Procedure, requesting that litigation costs be compensated between the parties. Consequently, the judgment was issued declaring the proceedings terminated without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When parties reach a settlement agreement resolving the dispute and agree on cost compensation, the court must declare the proceedings extinguished upon the appellant's renunciation of the appeal.

Parole chiave

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settlement agreement extinguishment of proceedings renunciation of appeal TARI municipal tax compensation of litigation costs Article 391 c.p.c. transactio lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Alla luce di quanto precede, in termini documentati dal deposito dell’accordo transattivo anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.
Art. 391, 4th paragraph, c.p.c.
ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., chiedendo che non fosse pronunciata condanna alle spese, in ragione dell’accordo sottoscritto da entrambe le parti.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 390 c.p
Alla luce di quanto precede, in termini documentati dal deposito dell’accordo transattivo anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.
art. 391 c.p
Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti anche sul regime delle spese.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez.
Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921
19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9044/2020 del ruolo generale, proposto DA M.CAR S.P.A. (codice fiscale 01869190619), con sede in San Nicola La Strada (CE), alla Via Carlo III n. 191, in persona del legale rappresentante pro tempore, Clemente Pascarella, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.to Fabio Russo (codice fiscale RSS FBA 73D22 B963 I). - RICORRENTE – CONTRO il COMUNE DI POZZUOLI (codice fiscale 00508900636), con sede alla Via Tito Livio, n. 4, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale F i r m a t o D a :

G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 9044/2020 e nomina poste in calce al controricorso e di determina Numero sezionale 1022/2025Numero di raccolta generale 14256/2025 dirigenziale – Direzione 2 Servizio Fiscalità Locale – Data pubblicazione 28/05/2025del 3 marzo 2020 (reg. gen. n. 380), dall’avv.to Antonio Chiariello (codice fiscale CHR NTN 60T20 L419 E). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6493/21/2019, depositata il 24 luglio 2019 e non notificata.

UDITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 12 febbraio 2025. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia era il sollecito di pagamento indicato in atti con cui il Comune di Pozzuoli aveva chiesto alla società ricorrente il versamento della TARI relativa all’anno 2016.

2. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Pozzuoli contro la sentenza n. 14233/10/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli e rigettava l’originario ricorso della contribuente.

3. M.Car S.p.A. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato in data 21/26 febbraio 2020, formulando cinque motivi di impugnazione, depositando, in data 31 gennaio 2025, memoria ex art. 380- bis. 1 c.p.c.

4. Il Comune di Pozzuoli resisteva con controricorso notificato in data 12 giugno 2020. RAGIONI DELLA DECISIONEF i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 9044/2020 Numero sezionale 1022/2025 1. Con la citata memoria ex art. 380-bis.Numero di raccolta generale 14256/2025 1 c.p.c., Data pubblicazione 28/05/2025 depositata in data 31 gennaio 2025, la ricorrente ha rappresentato di aver definito con il Comune di Pozzuoli, in via transattiva, tutte le pendenze relative alla TARI per gli anni dal 2014 al 2020, ivi compresa quella oggetto del presente ricorso afferente all’anno 2016, espressamente concordando le parti di abbandonare il contenzioso pendente, con spese compensate. Per tali ragioni, la M.Car S.p.A. ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c., chiedendo che non fosse pronunciata condanna alle spese, in ragione dell’accordo sottoscritto da entrambe le parti.

2. Alla luce di quanto precede, in termini documentati dal deposito dell’accordo transattivo anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.

3. Non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti anche sul regime delle spese.

4. Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).

P.Q.M.

F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 9044/2020 Numero sezionale 1022/2025 la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le Numero di raccolta generale 14256/2025Data pubblicazione 28/05/2025 spese di giudizio.