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Decreto — n. 14251/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 14251/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Navarro Orlando, filed a recourse against a lower court tax judgment but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the forty-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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tax appeal extinction silence as renunciation forty-day deadline cassation procedure procedural default assoggettamento del contribuente tassazione d'ufficio validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 16644/2022 Numero sezionale 1426/2025 Numero di raccolta generale 14251/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 380-bis c.p
di AOSTA n.35/2021 depositata il 20/12/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 16644/2022 Numero sezionale 1426/2025 Numero di raccolta generale 14251/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16644/2022 R.G. proposto da: NAVARRA ORLANDO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente- avverso la SENTENZA DELLA COMM.TRIB.REG. di AOSTA n.35/2021 depositata il 20/12/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 16644/2022 Numero sezionale 1426/2025 Numero di raccolta generale 14251/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 744,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 20/05/2025. Il Consigliere Delegato Roberto Succio Numero registro generale 16644/2022 Numero sezionale 1426/2025 Numero di raccolta generale 14251/2025 Data pubblicazione 28/05/2025