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Decreto — n. 14242/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 14242/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Gentinetta Eugenio, had not responded to the court's proposal for judgment summary, while the opposing party, the Revenue Agency, argued for dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the case and an order for the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a summary judgment proposal within 40 days constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal summary judgment proposal 40-day time limit extinction of proceedings Civil Procedure Code procedural default costs allocation anticipo spese tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26178/2024 R.G. proposto da: GENTINETTA EUGENIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARI OMAR (Pec avvomarchiari@puntopec.it) e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.1351/2024 depositata il 10/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 26178/2024 Numero sezionale 1417/2025 Numero di raccolta generale 14242/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 20/05/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Numero registro generale 26178/2024 Numero sezionale 1417/2025 Numero di raccolta generale 14242/2025 Data pubblicazione 28/05/2025