Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14238/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 14238/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory forty-day period. The appellant, SO.G.E.T. SPA, did not request a decision on the proposed settlement after the court notified the parties. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal procedural deadline cassation appeal proposed settlement extinction of proceedings Civil Procedure Code non-compliance compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20758/2024 R.G. proposto da: SO.G.E.T. SPA, elettivamente domiciliata in PESCARA VIA TIRINO,8 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato MONACO DANILO (MNCDNL71L04C632W) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GREAAL SRL, elettivamente domiciliata in CASTELLAMMARE DI STABIA CORSO ALCIDE DE GASPERI, 10, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO DOMENICO (NPLDNC77S26C129M) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA -intimato- Numero registro generale 20758/2024 Numero sezionale 1413/2025 Numero di raccolta generale 14238/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.1239/2024 depositata il 16/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti il 15.2.2025;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 17/05/2025 Il Presidente Giacomo Maria Stalla Numero registro generale 20758/2024 Numero sezionale 1413/2025 Numero di raccolta generale 14238/2025 Data pubblicazione 28/05/2025