Decreto — n. 14237/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27123/2024 R.G. proposto da: EUROVASILAS S.R.L. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I MILANO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO della LOMBARDIA n.2779/2024 depositata il 24/10/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 14237/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 27123/2024 Numero sezionale 1412/2025 Numero di raccolta generale 14237/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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PDFBox: 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27123/2024 R.G. proposto da: EUROVASILAS S.R.L. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I MILANO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO della LOMBARDIA n.2779/2024 depositata il 24/10/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 27123/2024 Numero sezionale 1412/2025 Numero di raccolta generale 14237/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.111,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 21/05/2025. Il Consigliere Delegato Roberto Succio Numero registro generale 27123/2024 Numero sezionale 1412/2025 Numero di raccolta generale 14237/2025 Data pubblicazione 28/05/2025