Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, a sole proprietor company, did not act within the timeframe, while the opposing party, the Revenue Agency, maintained the procedural default. Consequently, the Supreme Court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, imposing costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21028/2024 R.G. proposto da: AGRICOLA LEVANTE SOCIETÀ SEMPLICE, elettivamente domiciliata in LECCE VIA LIGURIA 16 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato VALENTE ANDREA (VLNNDR75S28E506J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n.634/2024 depositata il 20/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 1^.3.2025;
Numero registro generale 21028/2024 Numero sezionale 1411/2025 Numero di raccolta generale 14234/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 17/05/2025 Il Presidente Giacomo Maria Stalla Numero registro generale 21028/2024 Numero sezionale 1411/2025 Numero di raccolta generale 14234/2025 Data pubblicazione 28/05/2025