Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, represented by an attorney, did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing party requested the case be closed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural articles and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21572/2024 R.G. proposto da: CLERICI ALBERTO, CLERICI LUCA, elettivamente domiciliati in MILANO VIA CONSERVATORIO 17 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MURGIA GIOVANNI (MRGGNN69D29C933U) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.1460/2024 depositata il 20/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti il 28.2.2025;
Numero registro generale 21572/2024 Numero sezionale 1410/2025 Numero di raccolta generale 14233/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 17/05/2025 Il Presidente Giacomo Maria Stalla Numero registro generale 21572/2024 Numero sezionale 1410/2025 Numero di raccolta generale 14233/2025 Data pubblicazione 28/05/2025