Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no request was made by the appellant after the proposal for judgment was communicated, triggering the automatic renunciation of the appeal. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellants were ordered to pay the legal costs to the tax agency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14718/2024 R.G. proposto da: CLEMENTI CLAUDIO, CONTI EMILIANO, CLEMENTI LUCA, elettivamente domiciliati presso l’avvocato TOGNARINI MARCO che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA n.1331/2023 depositata il 20/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 14718/2024 Numero sezionale 1408/2025 Numero di raccolta generale 14225/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidano in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 24/05/2025 Il Consigliere delegato Angelo Napolitano Numero registro generale 14718/2024 Numero sezionale 1408/2025 Numero di raccolta generale 14225/2025 Data pubblicazione 28/05/2025