Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Caggiano Francesco, filed the appeal against the Tax Agency but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal waiver of the right to proceed, terminating the proceedings under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant after the court proposes a settlement within the 40-day term constitutes a formal waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27846/2021 R.G. proposto da: CAGGIANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTOTENE 18, presso lo studio dell’avvocato FALCONE FABIO (FLCFBA75P22E456V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST.SALERNO n.2905/2021 depositata il 02/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 27846/2021 Numero sezionale 1405/2025 Numero di raccolta generale 14214/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali nulla è statuirsi per difetto di attività agenziale.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 27846/2021 Numero sezionale 1405/2025 Numero di raccolta generale 14214/2025 Data pubblicazione 28/05/2025