Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14212/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to 40-day silence; judgment extinguished per Art. 380-bis c.p.c. and costs compensated.

Numero d'incarto Decreto — n. 14212/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, Avallone Francesco, had not responded to the proposal by the deadline, while the opposing party, the Revenue Agency, had not contested the procedural silence. The court ruled that such silence constitutes a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant for forty days following the court's proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the mutual compensation of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction forty day silence procedural renunciation costs mutual compensation art 380-bis cpc ripetibili dell'avvocato onorari legali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
della CAMPANIA-SEZ.DIST.SALERNO n.5719/2019 depositata il 01/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
art. 380-bis c.p
della CAMPANIA-SEZ.DIST.SALERNO n.5719/2019 depositata il 01/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5415/2020 R.G. proposto da: AVALLONE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO BELLINI N. 24, presso lo studio dell’avvocato TERRANOVA ANTONELLA (TRRNNL64D44H501M) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W), FERRARO FABIO (FRRFBA71S12F839X), JACCHIA ROBERTO A. (JCCRRT46L22D969T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-SEZ.DIST.SALERNO n.5719/2019 depositata il 01/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 5415/2020 Numero sezionale 1404/2025 Numero di raccolta generale 14212/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 5415/2020 Numero sezionale 1404/2025 Numero di raccolta generale 14212/2025 Data pubblicazione 28/05/2025