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Decreto — n. 14210/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14210/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14210/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6794/2017 R.G. proposto da: BARTOLOMEO GIORDANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell’avvocato D'ANDRIA CATALDO (DNDCLD58H07L049Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio-ROMA n.5148/2016 depositata il 08/09/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14210/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 6794/2017 Numero sezionale 1403/2025 Numero di raccolta generale 14210/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

Parole chiave

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diritto al risarcimento danni principio della copertura dei costi indennità di patrocinio prestazioni compensative risarcimento per errore giudiziario spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
del Lazio-ROMA n.5148/2016 depositata il 08/09/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6794/2017 R.G. proposto da: BARTOLOMEO GIORDANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell’avvocato D'ANDRIA CATALDO (DNDCLD58H07L049Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio-ROMA n.5148/2016 depositata il 08/09/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 6794/2017 Numero sezionale 1403/2025 Numero di raccolta generale 14210/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 6794/2017 Numero sezionale 1403/2025 Numero di raccolta generale 14210/2025 Data pubblicazione 28/05/2025