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Ordinanza — n. 14163/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal regarding bonus taxation base exceeding fixed salary portion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14163/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Armando Carcaterra's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding the taxation of bonuses. The Commission had ruled that the taxable base for bonuses should only cover the amount exceeding the fixed salary portion, citing specific legislative amendments. The Court upheld this interpretation, affirming that the new statutory provisions correctly limit the taxable base to the excess over the fixed salary rather than the total bonus amount.

Regesto Legislator

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Art. 33, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010; Art. 23, comma 50-bis e 50-ter, del d.l. n. 98/2011: The taxable base for bonuses and stock options is strictly limited to the amount exceeding the fixed salary portion, as established by the specific legislative amendments.

Parole chiave

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taxation of bonuses fixed salary portion taxable base calculation legislative interpretation income tax liability arretrati di salario rimborso dei contributi restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 33, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010
Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33 del d.l.
Art. 23, comma 50-bis, del d.l. n. 98/2011
78 del 2010 (introdotto dall’art. 23, co.50-bis, del d.l.
Art. 23, comma 50-ter, del d.l. n. 98/2011
78 del 2010 (introdotto dall’art. 23, co.50-bis, del d.l.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Giurisprudenza citata

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Cass. 06/06/2023, n. 15861
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.29482/2022 R.G. proposto da : Armando Carcaterra, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Pauletti e dall’avv. Rosamaria Nicastro, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Crescenzio n.14; –ricorrente – Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1799/2022 d ella Commissione tributaria regionale della Lombardia (Sez. 19) , pronunciata il 2 3 marzo 2022 , depositata il 5 maggio 2022 e nonnotificata. tributi r.g. n.29482/2022 Cons. est.

Andreina Giudicepietro Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025dal consigliere Andreina Giudicepietro . FATTI DI CAUSA Armando Carcaterra ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle entrate,che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello de ll a stessa Agenzia delle entrate, direzione provinciale II di Milano, ritendo che il contribuente non avesse dimostrato la tempestività dell’istanza di rimborso. Nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che non vi era alcun elemento probatorio da cui risultasse l’erogazione dei bonus sul finire dell’anno 2014 e che a tal fine non erano risolutive le quietanze di versamento delle ritenute effettuate dalla società datrice di lavoro, Anima SGR S.p.A., datate 16/4/2014, in quanto le stesse erano riferibili ad un ingente importo complessivo per il 2013 ed il 2014, nel quale non era possibile comprendere se vi fosse anche il versamento delle ritenute oggetto di contestazione.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 7 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n. 168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n. 197 . In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.C on il primo motivo, il ricorrente denunzia l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., laddove la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello della Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale II di Milano, ritenendo —in via pregiudiziale ed assorbente rispetto agli altri motivi di appello proposti dall'ufficio - che il contribuente non avesse adeguatamente adempiuto all'onereprobatorio posto a suo carico, in r.g. n.29482/2022 Cons. est.

Andreina Giudicepietro merito alla asserita tardività della presentazione dell'istanza di rimborso. Invero, statuendo su questo aspetto pregiudiziale, nella sentenza impugnata, i giudici di secondo grado avrebbero omesso l'esame di elementi documentali prodotti dal ricorrente, dai quali risultava la tempestività dell'istanza prodotta dal contribuente. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 ( stock option ed emolumenti variabili), in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c.

Secondo il ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'atto di appello dell'ufficio sulla questione preliminare lasciando assorbita quella relativa alla violazione dell'art. 33 del d.l. n. 78/2010, che avrebbe dovuto essere esaminata e ritenuta, invece,fondata, una volta rilevata la tempestività dell’istanza di rimborso. In particolare, per l’anno 2014, il ricorrente deduce di aver percepito, in qualità di lavoratore dipendente d i Anima SGR S.p.A. , una retribuzione fissa e dei compensi variabili ed aggiuntivi pari a 320.000,00 euro; in relazione alla medesim a annualità, la società datrice di lavoro, nella veste di sostituto di imposta, ha applicato l’addizionale del 10% ex art. 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 , sull’ammontare del bonuse stock options eccedente la parte fissa della retribuzione corrisposta ed ha, pertanto, operato ne gli stess i ann i la ritenuta ai fini Irpef calcolata applicando l’aliquota del 10% sulla differenza risultante tra quantopercepito ed il compenso annuo in base alla competenza di maturazione della suddetta retribuzione variabile.

E’ dato incontestato , risultante dagli atti, che il premio retributivo annuale erogato nel 2104 non abbia superato il triplo dello stipendio base percepito nel medesimo anno solare. r.g. n.29482/2022 Cons. est. Andreina Giudicepietro Il contribuente, dunque, ritenuto indebito il prelievo fiscale subito, ha presentato, in data 31 gennaio 2018, istanza di rimborso, con cui ha chiesto la restituzione dell’addizionale del 10% ex art. 33 del d.l. 78/2010 applicata (e versata) da Anima SGR S.p.A. , ed ha successivamente impugnato il diniego tacito dell’amministrazione. 2.1.

Il secondo motivo, che può essere esaminato prioritariamente in applicazione del principio della " ragione più liquida " (v. Cass.9/01/2024, n.693, poiché nel caso di specie si tratta di questione che, pur essendo logicamente subordinata alla prima, si presenta comunque equiordinata rispetto ad essa nella capacità di condurre alla definizione del giudizio), appare infondato, rendendo inammissibile ogni esame del primo, in quanto, ove anche si ritenesse la tempestività dell’istanza di rimborso, comunque il ricorso andrebbe rigettato alla luce delle recenti pronunce di questa Corte secondo cui:

Per effetto del co. 2-bis dell’art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 (introdotto dall’art. 23, co.50-bis, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011), relativamente ai compensi corrisposti, a decorrere dalla data dal 17 luglio 2011, sotto forma di bonuse stock options , ai dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, l’imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. in l. n. 122 del 2010, trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti, si applica sull'ammontare di detti compensi che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa (Cass.06/06/2023,n. 15861).

Apartire dal 2011, con l’art. 23, comma 50- bis , del d.l. 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni , dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, veniva aggiunto all’art.33 del d.l. n. 78 del 2010, un comma, il 2- bis , che così recita «Per i compensi di cui alcomma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare cheeccede l'importo r.g. n.29482/2022 Cons. est. Andreina Giudicepietro corrispondente alla parte fissa della retribuzione».Il successivo comma 50-terdell’art. 23 del d.l. n. 98 del 2011 prevede che «la disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», ovvero dal17 luglio 2011.

Secondoil più recente e condivisibile indirizzo di questa Corte (v. Cass.06/06/2023, n. 15861 , sopra citata, alla cui ampia motivazione si rimanda), con l’introduzione del comma 2 bis della normativa in esame, -il quale prevede che “per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione” - il legislatore ha introdotto una diversa commisurazione della base imponibile, data dall’intero ammontare della retribuzione sotto forma di bonus e stock option , mentre il richiamo operato al comma 1 deve intendersi esclusivamente finalizzato all’individuazione dei soli presupposti impositivi oggettivo e soggettivo, cioè essere dirigenti nel settore finanziario e percepire bonuse stock option in qualsiasi forma .

L’interpretazione appena evidenziata, oltre a rispettare la formulazione letterale della norma, è da preferirsi in quanto è l’unica che rispetta i canoni di capacità contributiva, eguaglianza e ragionevolezza, certamente perseguiti dal Legislatore in quanto diretta emanazione delle norme costituzionali. Pertanto, nella specie, il sostituto di imposta ha correttamente applicato sull’eccedenza della retribuzione cd. fissa l’addizionale di cui all’art. 33 del d.l.n. 78/2010. In conclusione, il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese di questo giudizio in considerazione della circostanza che l’orientamento di questa Corte, contrario alla prospettazione del ricorrente, si è venuto a consolidare successivamente alla proposizione del ricorso. r.g. n.29482/2022 Cons. est.

Andreina Giudicepietro Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, in un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe compensa le spese del presente giudizio . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo