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Decreto — n. 14142/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14142/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14142/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 3787/2020 proposto da: QUBIX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Nicola Pagnotta e Stefania Martin; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 2601/09/2019 depositata 17 giugno 2019. Visto l’atto depositato il 27 giugno 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14142/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 3787/2020 proposto da: QUBIX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Nicola Pagnotta e Stefania Martin; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 2601/09/2019 depositata 17 giugno 2019. Visto l’atto depositato il 27 giugno 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro abbandono definitivo del procedimento rinuncia all'espropriazione rinuncia al dibattimento orale riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 27 giugno 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 3787/2020 proposto da: QUBIX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Nicola Pagnotta e Stefania Martin; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 2601/09/2019 depositata 17 giugno 2019. Visto l’atto depositato il 27 giugno 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 20/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e