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Decreto — n. 14137/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14137/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14137/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21342/2024 R.G. proposto da : CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO (GZZRNG63P28C352L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MATTIA VINCENZA, elettivamente domiciliata in Cassino via Torino, 8, presso lo studio dell’avvocato FANTACCIONE ANTONIO (FNTNTN68H13F205V) che la rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di GE.FI.L. -GESTIONE FISCALITA' LOCALE S.P.A., elettivamente domiciliatain MILANO VIA L.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14137/2025 — snciv · Corte di Cassazione: MANARA, 11, presso lo studio dell’avvocato BARLETTA CLAUDIO (BRLCLD76E26C413U) che la rappresenta e difende -controricorrente adesiva - avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.1659/2024depositata il 11/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 26.2.2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese abbandono definitivo del procedimento spese di difesa condanna al pagamento pecuniario chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21342/2024 R.G. proposto da : CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO (GZZRNG63P28C352L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MATTIA VINCENZA, elettivamente domiciliata in Cassino via Torino, 8, presso lo studio dell’avvocato FANTACCIONE ANTONIO (FNTNTN68H13F205V) che la rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di GE.FI.L. -GESTIONE FISCALITA' LOCALE S.P.A., elettivamente domiciliatain MILANO VIA L.

MANARA, 11, presso lo studio dell’avvocato BARLETTA CLAUDIO (BRLCLD76E26C413U) che la rappresenta e difende -controricorrente adesiva - avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.1659/2024depositata il 11/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 26.2.2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Vincenza Mattia , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così d