Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Ascopiave Spa, had not acted on the court's proposal to define the judgment, while the tax agency argued for dismissal under the Civil Procedure Code. The court ruled that the lapse of time constituted a renunciation of the appeal, leading to the termination of the case and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11436/2021 R.G. proposto da: ASCOPIAVE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 135 C/O STUDIO LEGALITAX, presso lo studio dell’avvocato VOGLINO ALESSANDRO (VGLLSN63D24H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIMITONE ROBERTO (LMTRRT64P25L736B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
BRESCIAn.2405/2020 depositata il 20/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 11436/2021 Numero sezionale 1377/2025 Numero di raccolta generale 14125/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 15/05/2025 ALBERTO CRIVELLI Numero registro generale 11436/2021 Numero sezionale 1377/2025 Numero di raccolta generale 14125/2025 Data pubblicazione 27/05/2025