Cassation court dismisses appeal as tax proceeding extinguished due to failure to deposit required fee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the proceeding extinguished because the appellant failed to deposit the required fee for the simplified definition procedure. The appellant argued for the continuation of the tax dispute, but the court noted the absence of the specific deposit mandated by Article 1, paragraph 200, of Law 197/2022. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under Article 1, paragraph 198, of the same law, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 L. 197/2022; Art. 1, comma 200 L. 197/2022: The tax proceeding is extinguished if the party fails to deposit the required fee for the simplified definition procedure, terminating the litigation automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2920/2018 R.G. proposto da : SKS365 MALTA LTD, rappresentata e difesa dall’avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO e ISLA BONITA SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato ODOARDI FRANCESCO unitamenteall'avvocato SCARANO VINCENZO MARIA Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2671/ 05/ 2017 depositata il 14/06/2017, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/05/2025 La Presidente