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Ordinanza — n. 14108/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal regarding prescription defense raised in subsequent payment notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14108/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's dismissal, ruling that the appeal was admissible even if filed after the original tax notice. The court held that while the payment notice can only be challenged on its own defects, the tax authority must still respect prescription limits, allowing the taxpayer to raise this defense via the notice. Consequently, the lower court's failure to examine the prescription argument was corrected, and the case was remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 21 D.lgs. 546/1992: The appeal against a tax payment notice is admissible within sixty days of that notice's service, regardless of prior service of the underlying tax assessment, permitting the taxpayer to raise prescription defenses that extinguish the debt.

Parole chiave

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tax payment notice prescription defense admissibility appeal subsequent notice tax collection procedure assoggettamento all'IVA arretrati d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 4 cod. proc. civ.
546/1992, in relazione all’art. 360 comma 4 cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente dichiarato la tardività dell’impugnazione dell’atto di intimazione in quanto avvenuta oltre sessanta giorni dopo la notifica della cartella presupposta.
Art. 21 D.lgs. 546/1992
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 D.lgs. 546/1992, in relazione all’art.
Art. 112 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e art.
Art. 111 Cost.
e art. 111 Cost., in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n.4) cod. proc. civ.
111 Cost., in relazione all’art. 360 comma 1 n.4) cod. proc. civ., per essersi la CTR limitata ad accertare la notifica della cartella, senza, tuttavia, esaminare i motivi di cui all’atto di appello.
Art. 20 D.lgs 472/1997
Con il terzo motivo di ricorso si adombra la violazione dell’art. 20 D.lgs 472/1997 e dell’art.
Art. 2948 c.c.
20 D.lgs 472/1997 e dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n.3) cod. proc. civ.
2948 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3) cod. proc. civ., per non aver la CTR dichiarato la prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni.
art. 21 D.lgs. 546/1992
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 D.lgs. 546/1992, in relazione all’art.
art. 360 comma 4 cod. proc. civ
546/1992, in relazione all’art. 360 comma 4 cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente dichiarato la tardività dell’impugnazione dell’atto di intimazione in quanto avvenuta oltre sessanta giorni dopo la notifica della cartella presupposta.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23227 del 2020
Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione della pretesa fiscale opponendo l'intimazione di pagamento (Cass. n. 23227 del 2020; Cass.
Cass. n. 37914 del 2022
23227 del 2020; Cass. n. 37914 del 2022).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3541/2023 R.G. proposto da CIFRAS SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA VINCENZO GIUFFRIDA 107/A, presso lo studio dell’avvocato DI PIETRO MARCO (DPTMRC77R28C351V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA SPAora AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 5741/2022depositata il 21/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI.

FATTI DI CAUSA In data 29 giugno 2016, veniva notificata a CIFRAS CENTRO ITALIANO FORNITURE RIVESTIMENTI ARREDAMENTI SANITARI S.R.L. l’intimazione di pagamento n. 29320169012056943000 relativa alla cartella di pagamento n. 29320070005799733000 con la quale veniva recuperata a tassazione a fini IVA e TARSU, per gli anni di imposta 2007 e 2009, la somma pari ad euro 43.146,69. La contribuente impugnava la cartella sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento e rilevando la prescrizione, nonché l’infondatezza della pretesa tributaria.

La Commissione Provinciale di Catania, con sentenza n. 10415/2018 del 17/10/2018, preso atto della validità della notifica della cartella, dichiarava inammissibile il ricorso. La società proponeva appello dinanzi alla Commissione Regionale per la SICILIA che, con sentenza n. 5741/2022 del 23/02/2022 depositata in data 21/06/22, rigettava l’appello e confermava la decisione impugnata. Il contribuente propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente deposita successiva memoria illustrativa con la quale invoca la cessazione della materia del contendere per aver “aderito alla rottamazione-ter”.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 D.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 4 cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente dichiarato la tardività dell’impugnazione dell’atto di intimazione in quanto avvenuta oltre sessanta giorni dopo la notifica della cartella presupposta. Invero, la notifica della cartella di pagamento non impedisce alla parte l’impugnazione della successiva intimazione di pagamento per vizi propri. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 comma 1 n.4) cod. proc. civ., per essersi la CTR limitata ad accertare la notifica della cartella, senza, tuttavia, esaminare i motivi di cui all’atto di appello.

In particolare, la CTR si sarebbe limitata ad esaminare il primo e il secondo motivo di appello, omettendo l’esame del terzo e del quinto motivo di ricorso. Con il terzo motivo di ricorso si adombra la violazione dell’art. 20 D.lgs 472/1997 e dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3) cod. proc. civ., per non aver la CTR dichiarato la prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento delle restanti censure. Nella specie, il ricorrente, in ossequio al principio di specificità e autosufficienza del ricorso, ha posto in luce come l'impugnazione dell'intimazionedi pagamento avesse dedotto, tra l’altro, laprescrizione del credito inerente alle sanzioni e agli interessi connessi alla pretesa tributaria azionata, quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica dell’originariacartella di pagamento.

Su detta questione il giudice d’appello ha trascurato di pronunciarsi. La censura coglie nel segno nella parte in cui contrasta l'affermazione del giudice d'appello tesa a rimarcare l’intervenuta preclusione all’esame della questione di merito relativa alla prescrizione, in virtù della, mera, omessa impugnazione della cartella. È ben vero che l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella.

Tuttavia, occorre rilevare che l'Amministrazione tributaria è pur sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione della pretesa fiscale opponendo l'intimazione di pagamento (Cass. n. 23227 del 2020; Cass. n. 37914 del 2022). La Corte regionale, quindi, avrebbe dovuto dichiarare ammissibile il ricorso poiché notificato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della intimazione a prescindere dall’eventuale notifica della cartella presupposta e vagliare i mezzi di gravame afferenti i vizi propri dell’atto impugnato, quale l’estinzione dell’obbligazione per decorso dei termini di prescrizione.

Il ricorso va, pertanto, accolto e la causa rinviata alla CGT di II grado competente per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio. L’esame si soffermerà sull’invocata cessazione della materia del contendere, adombrata con memoria del 14 marzo 2025, avuto riguardo alla sussistenza dei relativi presupposti. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbite le restanti censure; cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grad