Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14070/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14070/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14070/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13475/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro AZIENDA ENERGIA E GAS SOC COOPERATIVA, rappresentata e difesa dall’avvocato PURI PAOLO,unitamente all'avvocato MULA ALBERTO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 1070/01/2017 depositata il 26/10/2017, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 19/05/2025 La Presi

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Decreto — n. 14070/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 13475/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro AZIENDA ENERGIA E GAS SOC COOPERATIVA, rappresentata e difesa dall’avvocato PURI PAOLO,unitamente all'avvocato MULA ALBERTO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 1070/01/2017 depositata il 26/10/2017, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 19/05/2025 La Presi

Parole chiave

Generato dall'IA
imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione imposta sull'energia dovere di collaborazione del contribuente cooperazione doganale imposta sull'utile assistenza amministrativa fiscale internazionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13475/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro AZIENDA ENERGIA E GAS SOC COOPERATIVA, rappresentata e difesa dall’avvocato PURI PAOLO,unitamente all'avvocato MULA ALBERTO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 1070/01/2017 depositata il 26/10/2017, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 19/05/2025 La Presi